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Scopo mutualistico: la societa' consortile ha scopo mutualistico e si propone di svolgere la propria attivita' prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, imprenditori di qualsiasi settore, societa' ed artigiani dei settori complementari a quello nel quale operano le imprese socie ed in genere imprese consorziate, in modo da far conseguire agli stessi nell'esercizio delle rispettive attivita' di impresa condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato e piu' precisamente i maggiori vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi e le attivita' svolte dalla societa' consortile. L'attivita' della societa' cooperativa, pertanto, segue i principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa, secondo quanto disposto dal presente statuto, dagli artt. 2512 e seguenti del codice civile, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti e/o iscrizioni in appositi albi. La societa' in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) - non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) - non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi; c) - non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) - dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. L'attivita' potra' essere svolta anche con terzi. Oggetto sociale: considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa persegue il miglioramento delle attivita' economiche, dei redditi e delle contribuzioni lavorative dei soci produttori agricoli, mediante: - la razionalizzazione organizzativa ed economica mediante lo svolgimento dei seguenti servizi e attivita' aziendali da parte delle imprese socie esternalizzati e concentrati presso la societa' medesima; - fasi e lavori della coltivazione; - trasformazione e lavorazione del prodotto e confezionamento; - movimentazione, trasporto stoccaggio, commercializzazione, anche al minuto, dei prodotti dei soci, del confezionamento e della lavorazione del trasformato; - l'assistenza tecnica ai propri soci delle diverse fasi della produzione, movimentazione e commercializzazione; - raccolta, stoccaggio, smaltimento o recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non e imballaggi prodotti nell'ambito della loro attivita' dalle imprese socie; - tenuta dei registri e adempimento delle denunce ed obblighi presso uffici pubblici agli effetti dell'utilizzo dei fitofarmaci; - tenuta dei registri e adempimento delle denunce ed obblighi presso uffici pubblici agli effetti dei rifiuti e materie prime e seconde; - predisposizione di mezzi e servizi per provvedere al piano di sicurezza aziendale ed operativo ed al piano di valutazione dei rischi nonche' per la nomina e per lo svolgimento della funzione del responsabile della sicurezza agli effetti ed in materia di lavoro. Le imprese associate possono essere considerate quale bacino unico agli effetti delle norme sulla sicurezza del lavoro nei limiti consentiti dalle leggi vigenti; - tenuta dei registri e adempimento delle denunce ed obblighi presso uffici pubblici agli effetti della normativa sulla sicurezza sul lavoro; - attivita' di consulenza per la costituzione, il riconoscimento e l'esecuzione di organismi di prodotto; - attivita' di consulenza per la assicurazione agevolata delle imprese agricole e non; questo puo' avvenire mediante la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole, la difesa attiva e passiva dalle avversita' climatiche e dalle fitopatologie delle produzioni agricole, ai sensi della legge del 31 gennaio 1992 n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni e del d. Lgs 29 marzo 2004, legge 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Al fine di perseguire gli scopi sociali, potra' intraprendere le seguenti attivita': a) la cooperazione puo' produrre collettivamente miglioramenti per conto dei soci alla stipulazione di contratti con societa' di assicurazioni per i rischi assicurabili, nelle forme regolamentate dalle vigenti leggi in materia. I contratti di assicurazione e le iniziative mutualistiche possono riguardare: la difesa delle produzioni agricole dai danni contro le avversita' atmosferiche, le fitopatie e le epizoozie ed ogni altra malattia del bestiame da latte in allevamento, la difesa dai danni arrecati dalla selvaggina e dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati, la difesa delle strutture e attrezzature aziendali per gli eventi assicurabili; b) la difesa attiva delle produzioni dei soci contro le avversita' atmosferiche, i danni arrecati dalla selvaggina e dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, mediante l'allestimento di opere sui terreni coltivati, da attuarsi mediante iniziative mutualistiche, nelle forme regolamentate dalle vigenti leggi in materia; c) predisposizione, presentazione e esecuzione per conto e nell'interesse dei soci, di tutte le provvidenze legislative regionali, statali e comunitarie, tra cui i bandi del p. S. R. , primo insediamento, legge sabatini ed ogni altra misura di finanziamento agevolato e non; d) istituzione di fondi di mutualita' e solidarieta', nonche' partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo; svolgere funzioni di garanzia per l'ottenimento di prestiti fiduciari buoni fruttiferi in favore dei soci, pagare prestiti a medio termine in favore dei soci; e) collaborare con gli organi comunitari, statali, regionali e locali per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari; f) partecipare a societa' e enti le cui finalita' possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali; g) istituire, aggiornare ed addestrare i soci, il personale dipendente ed eventualmente i terzi che operino nei settori agricolo alimentare e silvo-pastorale al fine di elevarne la cultura e la professionalita'; h) attivita' di consulenza e tenuta del fascicolo aziendale; i) promozione e pubblicizzazione o con un marchio comune o marchi delle imprese associate o propri dei soci; j) svolgere in italia ed all'estero, azioni propagandistiche ed informative atte a diffondere la conoscenza della tipicita' delle produzioni dei propri soci; k) le attivita' di cui sopra, in presenza di specifici ordinamenti comunitari e/o nazionali e/o regionali, possono essere estesi, nei limiti di legge, anche ai non soci nell'ambito del territorio regionale; l) attivita' propagandistiche ed informative atte a diffondere la conoscenza della tipicita' delle produzioni dei propri soci. Le attivita' di cui sopra, in presenza di specifici ordinamenti comunitari e/o nazionali e/o regionali, possono essere estesi, nei limiti di legge, anche ai non soci nell'ambito del territorio regionale. Dette attivita' e servizi possono essere usufruiti dai soci anche disgiuntamente e comunque secondo e alle condizioni previste dal regolamento interno che l'assemblea della societa' adottera'. La cooperativa potra' svolgere, non come attivita' prevalente ma per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili, fideiussori diretti e consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi voglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. La societa' potra' inoltre emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2526 c. C. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate dalla legge a soggetti qualificati.
Parole chiaveIl campo di attività di Company Assistence Group - Società Cooperativa Consortile rientra nel macrosettore Servizi alle imprese, area Consulenza societaria. L'attività economica con codice ATECO 74.90.93 è: Altre attività di consulenza tecnica nca.
L'azienda Company Assistence Group - Società Cooperativa Consortile è nota anche con le denominazioni: "COMPANY ASSISTENCE GROUP", "COMPANY ASSISTENCE", "SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" e "COMPANY ASSISTENCE GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE".
La categoria dimensionale di Company Assistence Group - Società Cooperativa Consortile è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2022.