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La societa' ha lo scopo di proseguire in forma associata la gestione del servizio idrico integrato attualmente espletato in autonomia dal comune di belforte monferrato al fine di operare all'interno delle linee programmatiche indicate dal legislatore nella legge regionale 13/97. La societa' dovra' consentire al/ai soci di superare in modo progressivo e non traumatico il passaggio dalla gestione in autonomia al gestore unico allo scadere del periodo di salvaguardia. La societa' ha lo scopo di operare nel servizio idrico integrato, costituito ai sensi della legge 5. 1. 94 n. 36 dall insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zooagricole al fine di eliminare l inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi, utilizzando strutture di impianti propri o messi a disposizione da enti o societa' proprietari. Nell espletamento dello scopo sociale la societa' potra' acquisire in proprieta' o in godimento enti, impianti e altre dotazioni degli enti pubblici soci per gestirli direttamente o indirettamente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 133 t. U. Sull'ordinamento degli enti locali (d. Lgs. 18. 8. 2000 n. 267 e sue modificazioni). La societa' potra' anche: 1 - progettare e costruire le opere necessarie per a captazione, l'adduzione la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili ed industriali. Il tutto nel rispetto della disciplina delle professioni protette. 2 - coordinare ed aggregare opere gia' esistenti e realizzate, secondo le norme vigenti o che saranno emanate dalle autorita' competenti nello specifico settore. 3 - progettare, costruire e coordinare reti di collettori di fognature e relativi impianti di depurazione, secondo le previsioni e le direttive emanate ed emanande dalle autorita' competenti nel settore di risanamento delle acque. Il tutto nel rispetto della disciplina delle professioni protette. 4 - esercitare per quanto riguarda i precedenti punti 1, 2 e 3 le attivita' e i poteri previsti dalle leggi 10. 5. 76 n. 319 e 24. 12. 79 n. 650 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le funzioni connesse al rilascio della autorizzazione agli scarichi e ai relativi controlli, alla determinazione ed applicazione delle tariffe del s. I. I. 5 - coordinare per conto del/dei comuni soci la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di reti interne di acquedotto e fognatura compatibili con le reti di proprieta' sociale. 6 - la societa' potra' gestire altri servizi pubblici comunali di rilevanza industriale o meno. La societa' potra' assumere interessenze, quote e partecipazioni in societa' od imprese aventi oggetto similare o compatibile con il proprio, ricevere e prestare avalli, fideiussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di terzi. La societa' potra' compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale esclusa, in ogni caso, la raccolta del risparmio tra il pubblico. In ogni caso o in quanto permesso, o previsto come obbligatorio, o come onere dalla legislazione speciale futura, l ente o gli enti pubblici soci potranno e dovranno esercitare nella societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In ogni caso la societa' dovra' realizzare la parte piu' importante delle proprie attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che sono suoi soci. Questa ultima clausola nell'ambito dell'oggetto sociale riveste un'importanza essenziale.
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