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(scopo mutualistico) la societa' cooperativa e' disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della l. N. 381/1991, essa non ha scopo di lucro, posto che il suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La societa' cooperativa svolge l'attivita' di cui all'art. 1, co. 1, lett. A), della l. N. 381/1991, con inclusione delle attivita' di cui all'art. 2, co. 1, lett. A), b), d) ed l) del d. Lgs. N. 112/2017, avuto particolare riguardo allo svolgimento di interventi e servizi sociali, come definiti dal combinato disposto dell'art. 1, co. 1 e 2, della l. N. 328/2000 e dell'art. 128 del d. Lgs. N. 112/1998. La societa' cooperativa, nello svolgimento delle proprie attivita', si avvale delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori e ha lo scopo di effettuare servizi di particolare rilevanza sociale in favore di soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto. La societa' cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Ai sensi della l. N. 142/2001 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro - in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma - con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La societa' cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La societa' cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', si impegna a cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Ai sensi dell'art. 111-septies disp. Att. Del codice civile, rimanendo rispettate le norme di cui alla l. N. 381/1981, la societa' cooperativa e' considerata a mutualita' prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico, come definito all'art. 3 del presente statuto, la societa' cooperativa ha pertanto come oggetto la gestione, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, delle seguenti attivita': (a) promuovere attivita' idonee a prevenire e rimuovere le cause determinanti lo stato di bisogno e di emarginazione, la cura e la riabilitazione degli emarginati e bisognosi e la loro assistenza, anche attraverso la gestione di una comunita' di prima accoglienza; (b) sensibilizzare persone ed enti a tali problemi: (c) istituire corsi di studio, conferenze, dibattiti come mezzo di prevenzione, riabilitazione e cura degli emarginati; (d) stipulare con enti pubblici, aziende sanitarie ed altri organismi convenzioni per il raggiungimento dei propri scopi; (e) gestire strutture ambulatoriali d'intervento psicoterapeutico; (f) promuovere corsi di formazione e supervisione del personale per operatori volontari, collaboratori anche di altre societa' o enti. La societa' cooperativa potra' operare in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La societa' cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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