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Le societa' hanno sottoscritto un contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti della legge 9 aprile 2009 n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le societa' aderenti, attraverso tale contratto di rete, perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria compe-titivita' sul mercato nazionale ed internazionale ed a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare fra loro ed a scambiarsi informazioni o presta-zioni, nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di libera concorrenza. Le modalita' di esercizio delle attivita' infra descritte dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto. L avanzamento verso tali obiettivi verra' misurato nel seguente modo: verranno prodotte dall'organo comune relazioni periodiche sull andamento del pro-gramma, illustrando l avanzamento dell attivita' svolta dalla rete verso gli obiettivi prefissati nonche' la rendicontazione dei costi sostenuti nel corso dell anno. Tutti gli aderenti al presente contratto di rete si obbligano a perseguire gli obiettivi stra-tegici di cui sopra attraverso il seguente programma di rete: 1. Mantenere alta l attenzione sulle problematiche delle pari opportunita' quale com-ponente della missione stessa delle aziende, attraverso lo sviluppo di attivita' con i principali stakeholders del territorio quali ad esempio istituzioni, scuole, universita', ecc. ; 2. Creare occasioni di confronto e di apprendimento continuo sviluppando servizi che favoriscano il benessere organizzativo e l offerta di welfare aziendale; 3. Favorire il networking, incentivare lo scambio e creare sinergie tra le aziende grazie alla condivisione di valori e all adozione di buone pratiche; 4. Sviluppare (anche attraverso un logo riconoscibile di cui al precedente art. 2) l immagine di azienda sensibile alle pari opportunita' sul lavoro, alla conciliazione lavoro-famiglia, al welfare aziendale e al benessere organizzativo, incrementandone la visibilita' sul territorio in termini di responsabilita' sociale e in una logica di progressi-vo coinvolgimento anche delle piccole e medie imprese; 5. Promuovere attivita' di sensibilizzazione in materia di pari opportunita' accrescendo la competitivita' e la capacita' innovativa degli aderenti tramite l organizzazione e la partecipazione a fiere, convegni, meeting e open house; 6. Partecipare a programmi di ricerca ed innovazione e programmi di studio in colla-borazione con altre strutture, in particolare nel settore delle pari opportunita'; 7. Facilitare l accesso degli aderenti a fondi comunitari, nazionali e regionali, bandi di gara nonche' l accesso ad eventuali agevolazioni fiscali, finanziarie e ad altri contribu-ti e finanziamenti in genere, all occorrenza specificatamente individuati con decisione dell organo comune la cui composizione e competenza sono disciplinate dall'art. 12, nel pieno rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, nonche' dei codici di condotta 231 e di eventuali procedure e policies interne ai singoli aderenti, rilevanti nel caso di specie; 8. Creare un sistema unitario fra le imprese per la formazione e l'accrescimento cultu-rale dei lavoratori e delle lavoratrici, e per la divulgazione delle possibilita' di crescita nella carriera dei soggetti tradizionalmente penalizzati, favorendo la collaborazione, in via diretta o indiretta, con le istituzioni pubbliche del territorio, nella condivisione degli indirizzi strategici orientati allo sviluppo sostenibile e alle pari opportunita'. Al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni e facilitare l'identificazione della presente aggregazione di imprese, gli aderenti al presente contratto di rete si obbligano ad uti-lizzare il solo marchio di cui all'art. 2, cosi' da individuare un unico interlocutore nei confronti dei terzi, salva comunque l'individualita' di ciascun aderente e la possibilita' di utilizzo del proprio marchio nell'ambito delle loro rispettive imprese. Il marchio potra' essere utilizzato da tutti i partecipanti, insieme o singolarmente, per promuovere la rete stessa e per accrescere collettivamente ed individualmente la com-petitivita' sul mercato delle imprese aderenti. Non sono consentiti usi diversi del mar-chio di rete ed e' obbligo di ogni partecipante dare informazione preventiva al / alla presidente della rete dell'utilizzo del marchio per riproduzioni su materiali e diffu-sione a terzi. Le imprese aderenti sono obbligate: - ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti interni adottati dall'organo comune; - ad attenersi alle decisioni che verranno prese dall organo comune e dalle imprese partecipanti nelle materie non affidate allo stesso, cosi' come previsto all'art. 12 piu' avanti riportato; - a fornire le ulteriori informazioni che fossero richieste o necessarie per il funziona-mento della rete nei termini di cui al programma. Al fine di attuare il programma di rete di cui all' art. 4 tutti i partecipanti nominati sono tenuti a: a) partecipare a riunioni e incontri di studio per la creazione e lo sviluppo dei programmi di rete; b) svolgere o acconsentire allo svolgimento delle attivita' previste dal programma di rete.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 94.99.90 corrisponde a: Attività di altre organizzazioni associative nca.