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Art. 3 - scopo mutualistico i soci attraverso la partecipazione alla cooperativa perseguono l'obiettivo principale di ottenere benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi, per la comunita' e/o per le aree locali in cui opera la cooperativa. La cooperativa e' a scopo mutualistico e non lucrativo. La cooperativa per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende procedere con la costituzione e gestione di una o piu' configurazioni di autoconsumo e di comunita' energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 d. Lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio dei comuni di savona e della sua provincia e in piu' generale il territorio dell'area di mercato cosiddetta zona nord cosi' come stabilito dalla suddivisione geografica dell'italia da parte di terna. La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende inoltre procedere, agendo in qualita' di "comunita' energetica rinnovabile", sia all'acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci. L'obiettivo principale della cooperativa e' quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. La cooperativa svolge la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Art. 4 - oggetto sociale per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attivita': a. Produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b. Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica rinnovabile appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio; c. Realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprieta' o acquisirne la disponibilita' da produttori terzi. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprieta' della cooperativa e' utilizzata per l'autoconsumo istantaneo in sito, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di autoconsumo e di comunita' energetica rinnovabile che fanno capo alla cooperativa; d. Scambiare, all'interno della stessa comunita', l'energia rinnovabile prodotta dalle unita' di produzione nella disponibilita' di tale comunita' produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunita' produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; e. Svolgere tutte le attivita' consentite alle configurazioni di autoconsumo e di comunita' energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 d. Lgs. 199/2021 ss. Mm. Ii. ; f. Operare sul mercato dell'acquisto dell'energia rinnovabile, nell'interesse dei soci, in qualita' di mandatario con o senza rappresentanza; g. Fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica; h. Promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile; i. Educare le comunita' in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia; j. Promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi; k. Acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; l. Acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attivita'; m. Promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa, al fine di esercitare una delle precedenti attivita'. La cooperativa persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunita' ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, oltre alla finalita' di favorire tra i suoi soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti ad energia rinnovabile di sua proprieta' e in disponibilita' con i conseguenti benefici ambientali, economici e sociali, la cooperativa intende perseguire i seguenti ulteriori obiettivi e finalita': a. Ottenere un impatto positivo sulle aree locali in cui opera stabilendo, nel proprio regolamento di riparto degli incentivi prodotti dall'autoconsumo virtuale, che i soci o membri di ogni configurazione energetica stabiliscano che almeno il valore minimo iniziale del 20% di tali ricavi economici, al netto della quota di copertura dei costi operativi e di gestione e per il perseguimento degli obiettivi e finalita' della cooperativa, sia destinato a progetti, decisi dai soci stessi, orientati al bene comune e caratterizzati da significativi impatti sociali ed ambientali sui loro territori di appartenenza e/o di riferimento; b. Operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse. La cooperativa, come comunita' energetica rinnovabile, puo' costituire diverse configurazioni di autoconsumo diffuso secondo la normativa di riferimento di volta in volta vigente, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al gse al servizio per l'autoconsumo diffuso. I soci, con l'adesione alla cooperativa, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3. 4, lett. E) del tiad, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il gse e i venditori ai sensi dell'articolo 32 comma c) del d. Lgs 199/2021. Pertanto, la cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, e' individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 30, 31 e 32 del d. Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la deliberazione arera del 27. 12. 2022 727/2022/r/eel e il d. M. Mase 414 del 7. 12 . 2023, ss. Mm. Ii. . La cooperativa, con delibera del consiglio di amministrazione, puo' demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento. La cooperativa assicura, tramite il consiglio di amministrazione, che i soci, in qualita' di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del dm mase 414 del 7. 12. 2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla cooperativa. I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati prioritariamente per la copertura dei costi operativi e di gestione e per il perseguimento degli obiettivi e finalita' della cooperativa e per compensare i soci e membri delle proprie configurazioni energetiche secondo i criteri stabiliti nel regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacita' di autoconsumo il quale sara' oggetto di specifica approvazione da parte degli organi amministrativi della cooperativa. I soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, debbono accettare il regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacita' di autoconsumo relativo alla configurazione di appartenenza e devono conferire mandato alla cooperativa, o al terzo da essa individuato, secondo il modello predisposto dal gse e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dal gse e dall'arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi. Essi riceveranno inoltre, all'atto dell'adesione, adeguata ulteriore informativa scritta sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi della cooperativa e alle sue finalita'. La cooperativa puo' costituire societa' o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveL'attività economica con codice ATECO 74.90.32 è: Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica.
Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.