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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di una comunita' energetica rinnovabile, in breve cer, ai sensi dell'art. 31 d. Lgs. 199/2021. Obiettivo principale della cooperativa e' di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita', ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare profitti finanziari. Gli elementi essenziali della cer sono i seguenti: a. L'oggetto sociale prevalente della comunita' e' quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari; b. I membri o soci possono essere persone fisiche, pmi, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonche' le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'istituto nazionale di statistica (istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c. Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del d. Lgs. 199/2021. D. La comunita' e' autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano pmi e che la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non costituisca l'attivita' commerciale e/o industriale principale); e. La partecipazione dei membri o dei soci alla comunita' prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti; f. E' stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, ovvero la comunita' energetica stessa; g. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del d. M. N. 414 del mase di data 7 dicembre 2023 (appendice b delle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo pnrr del decreto cacer e tiad), sara' destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalita' sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Nel rispetto delle finalita' di cui al precedente alinea, essa puo' produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, puo' promuovere interventi di efficienza energetica, offrire servizi nell'ambito della mobilita' elettrica nonche' sostenibile e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita' e di assumere il ruolo di societa' di vendita all'ingrosso e ai clienti finali membri della societa'. La cooperativa, in questo senso, puo' operare anche con terzi o nominare essi come soggetti referenti.
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