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Finalita' e attivita' art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sa?Nitari, culturali, formativi o lavorativi. Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con lo svolgimento delle seguenti attivita' e perseguendo le seguenti finalita': a) di promuovere la formazione spirituale di soggetti che vo?Gliono vivere secondo gli insegnamenti degli "atti degli apostoli" e lo spirito del vangelo; b) di organizzare servizi e strutture di accoglienza-indipendenti tra loro consistenti in un insieme di alloggi di piccole dimensioni e di varie tipologie, dotati di tutti gli accessori per consentire sia una vita autonoma che una vita comunitaria a: - giovani e/o famiglie che intendono fare concreta esperienza di fede e di vita cristiana con la preghiera, il lavoro e l'amicizia fraterna; - a soggetti con problematiche non profonde di tipo psico-sociale che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento e/o reinserimento sociale; - a singoli e/o nuclei familiari, anche con figli minori, che provengono da esperienze traumatizzanti familiari e sociali che necessitano di un aiuto per ridurre i disagi individuali o familiari e per eliminare le difficolta' d'inserimento nella vita sociale attiva. C) di istituire un centro di ascolto per provvedere alle indifferibili esigenze poste dalle problematiche che affliggono gli emarginati; d) di organizzare e realizzare giornate e incontri periodici di studio, di riflessione e preghiera. Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attivita' l'associazione si avvale prevalentemente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potra' inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalita' e metodi, nonche' collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie. Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. 117/2017 l'associazione potra' svolgere anche attivita' diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione di tali attivita' sara' operata dal consiglio direttivo con apposita delibera. Per le attivita' d'interesse generale prestata l'associazione puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attivita' secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 d. Lgs. N. 117/2017.
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