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La societa' ha per oggetto, subordinatamente al rilascio della relativa autorizzazione da parte del dipartimento delle entrate, lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale prevista per i "caf imprese" dell'art. 34, comma 1' e successivi articoli del d. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a favore dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3', del decreto del ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Per l'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale valgono tutte le disposizioni ed i limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia, tra cui l'autorizzazione a svolgere suddetta attivita' da concedersi con decreto direttoriale del dipartimento delle entrate e l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, prevista dalle disposizioni ministeriali emanate ai sensi dell'art. 40 del d. Lgs. N. 241 del 9 luglio 1997. La societa' a tal scopo in via esemplificativa potra', per conto dei suddetti utenti: a) elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie, nonche' curare gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigere le scritture contabili; c) verificare la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; f) inviare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; g) apporre, ai sensi dell'art. 35, del d. Lgs. N. 241 del 9 luglio 1997 attraverso uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale, il visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile; h) asseverare ai sensi dell'art. 35, comma 1' del d. Lgs. N. 241 del 9 luglio 1997, attraverso uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale, che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'ammministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale la societa' potra', nel rispetto delle disposizioni ministeriali emanate ai sensi dell'art. 40 del d. Lgs. N. 241 del 9 luglio 1997, avvalersi di una societa' di servizi. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in relazione all'oggetto sociale la societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni e simili) a favore di terzi, nonche' contrarre mutui a medio e a breve termine con banche ed istituti vari quando risultino necessari o utili per il conseguimento dello stesso. La societa' potra', altresi', assumere direttamente o indirettamente interessenze o partecipazioni anche azionarie in altre imprese, societa', consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purche' nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Potra', infine, compiere tutte quelle operazioni di finanziamento, anche presso i soci, ma esclusa ogni attivita' nei confronti del pubblico, che sono consentite ai soggetti non bancari dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e che risultino utili o necessarie al perseguimento delle proprie finalita'.
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