Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3 - scopo ed oggetto sociale 1. La societa', retta dai principi della mutualita' e senza fini di lucro, si propone di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, attraverso l'attivita' di garanzia collettiva fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, cosi' come disciplinata dall'art. 13 del d. L. N. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326/2003. Essa opera a favore delle imprese socie, dei confidi soci, nonche' delle imprese consorziate o socie di questi ultimi, fornendo la propria assistenza e consulenza: - nell'accesso al credito, attraverso la prestazione di garanzie collettive alle imprese socie, ai confidi soci, alle imprese consorziate o socie di questi ultimi, con particolare riguardo a quelle che pur adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni e avendo validi programmi aziendali, non dispongono di sufficienti garanzie patrimoniali; - nella gestione della finanza aziendale, nelle operazioni di finanziamento e di accesso alle agevolazioni in genere. 2. La societa' puo', di conseguenza, svolgere le seguenti attivita' di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado: - prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti e finanziamenti, sia a breve sia a medio termine e lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, alle imprese socie, ai confidi soci, alle imprese consorziate o socie di questi ultimi, da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e (o) per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio; - fornire servizi connessi o strumentali alle attivita' indicate nel paragrafo precedente o comunque rivolti al miglioramento della gestione economico-finanziaria dei soci e delle imprese socie/consorziate dei confidi soci. Nell'ambito di tale attivita' la societa' puo' ad esempio: a) negoziare i tassi di interesse piu' favorevoli e in genere le migliori condizioni per le operazioni di credito e finanziamento con banche, societa' ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi e convenzioni; b) offrire ogni specifica assistenza, informazione e consulenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di credito e finanziamento e accesso alle agevolazioni in genere, per il miglioramento della gestione finanziaria, e sviluppare la cultura nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni e altre attivita' di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie; c) concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia che abbiano la stessa finalita' della societa' e ad enti, societa' e organizzazioni volti a coordinare o potenziare le attivita' del confidi; d) partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestite da istituzioni, enti e societa' italiane ed estere, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite; e) fornire ogni altro servizio economico-finanziario. 3. La societa' puo' inoltre prestare garanzie a favore delle imprese socie nei confronti dell'amministrazione finanziaria al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte, ovvero nei confronti dello stato, delle regioni e di enti locali ed organismi comunitari relativamente ad altre operazioni finanziarie, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla legge. 4. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' procedera' secondo le modalita' indicate nel presente statuto: a) alla stipula di una o piu' convenzioni con istituti di credito ordinari e speciali, societa' ed enti parabancari, professionisti, organismi economici finanziari in genere; b) alla costituzione di uno o piu' fondi rischi; c) al rilascio di fideiussioni o avalli, crediti di firma di qualsiasi natura ad istituti di credito, societa' e consorzi finanziari, ad enti pubblici e privati, per favorire la concessione di finanziamenti e agevolazioni; d) alla determinazione delle modalita' per l'impiego delle eventuali fideiussioni rilasciate da terzi e delle fideiussioni rilasciate dai soci ai sensi dell'art. 6. 5. La societa' puo', inoltre, intervenire in co-garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi, cooperative ed enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi, ovvero ottenere e/o rilasciare co-garanzie e/o contro-garanzie da (a) altri consorzi, cooperative ed enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi. 6. La societa' puo' anche compiere ogni atto e concludere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale, compreso il rilascio o l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica, e la compravendita di immobili, nonche' svolgere tutte quelle attivita' strettamente connesse a quelle sopraindicate e, in generale, per la realizzazione e lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei soci.
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