Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La confidi non ha fini di lucro, e' basata sui principi della mutualita' ed e' costituita per assistere le piccole e medie imprese ad esso aderenti, nell'accesso al credito ed al reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive alle medesime destinate. 4. 2. La confidi svolge esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, l'attivita' di contro-garanzia e co-garanzia dei fidi e tutti i servizi connessi, strumentali e/o utili a queste, compreso il rilascio di garanzie reali o personali, tipiche e/o atipiche nei limiti consentiti dalla legge. Nelle convenzioni con gli istituti di credito e gli enti finanziatori la ripartizione del rischio tra la confidi e gli enti ed istituti medesimi sara' fatta in modo che sulla societa' confidi gravi il cinquanta per cento (50%) del rischio ed il restante cinquanta per cento (50%) gravi sugli enti finanziatori, salve eventuali condizioni piu' favorevoli per la confidi; la garanzia prestata dalla cooperativa, per singolo finanziamento garantito, potra' essere contro garantita, fino ad un massimo dell'ottanta per cento (80%) del suo ammontare, da un consorzio di secondo grado a cui la confidi aderisce. 4. 3. Nello svolgimento della propria attivita' la confidi potra', a titolo esemplificativo: 4. 3. 1. Prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti aventi qualsiasi forma tecnica, compreso il leasing ed il factoring - sia a breve sia a medio-lungo termine, concessi alle imprese socie da parte di banche e/o di ogni altro soggetto finanziatore; 4. 3. 2. Prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie, nonche' gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla riforma confidi; 4. 3. 3. Aderire a consorzi per la garanzia collettiva fidi di secondo grado, intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia nei limiti consentiti dalla legge; 4. 3. 4. Partecipare in societa', consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico, connessi all'oggetto sociale; 4. 3. 5. Negoziare e concludere con banche ed intermediari finanziari convenzioni finalizzate a consentire l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzie della confidi; 4. 3. 6. Concludere contratti volti a trasferire e/o ad acquisire protezione finanziaria con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie da parte della confidi; 4. 3. 7. Costituire uno o piu' fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali perdite sulle operazioni garantite e/o contro-garantite dalla confidi; 4. 3. 8. Costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, societa', enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attivita' della confidi; 4. 3. 9. Partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e societa' europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore della confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dallo stesso garantite; 4. 3. 10. Favorire ogni altro servizio connesso o complementare alle attivita' di cui ai punti 4. 3. 1, 4. 3. 2, 4. 3. 3. O comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie. 4. 4. La confidi potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari o di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali nonche' consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare nei limiti previsti dalla riforma confidi, del testo unico bancario e della legge emanata dalla regione sicilia n. 11 del 21 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni. 4. 5 nel caso in cui la confidi ha i requisiti per essere iscritta nell'elenco speciale puo' svolgere in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla banca d'italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
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