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La societa', basata sui principi della mutualita' e senza finalita' di lucro, si propone di effettuare in favore dei propri soci, ai sensi dell art. 13 del decreto legge n. 269, come convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, le seguenti attivita', condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente previsto dall'art. 2512 codice civile: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine da parte di aziende e istituti di credito, societa' di locazione finanziaria, societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle imprese associate;b) l'attivita' di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese e tutti i servizi connessi o strumentali all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. Inoltre, la cooperativa potra', previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t. U. B. , svolgere le altre attivita' previste dal comma 32 dell'art. 13 del decreto legge 269/2003. In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del d. L. 30/9/2003 n. 269, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. Specificatamente, nel caso ricorrano le condizioni ed in presenza delle necessarie iscrizioni previste dalla medesima legge e relative modifiche, integrazioni e/o sostituzioni, in conformita' alla stessa e nei limiti ivi previsti, la societa' potra' esercitare in maniera non prevalente le seguenti ulteriori attivita':a) prestazioni di garanzie a favore dell amministrazione finanziaria dello stato, al fine dell esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie; b) gestione di fondi pubblici di agevolazione;c) stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;d) le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale dall'art. 107 del testo unico bancario, ma solo in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla banca d italia;la societa' puo' costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie d interventi in garanzia con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli art. 2447-bis e seg. Del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla banca d italia o ad altra autorita', alle cui istruzioni si attiene. La societa' puo' aderire ad uno o piu' confidi di primo e/o secondo grado, a fondi di garanzia interconsortile o a societa' specifiche presso cui verra' conferito il fondo di garanzia, destinato alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie. Potra' assumere partecipazioni e/o interessenze in societa', consorzi, ats, associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese ed ai distretti produttivi ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e di solidarieta' connessi o analoghi a quelli prefissati dalla cooperativa. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I fondi della societa' potranno essere investiti in titoli. Le eventuali sopravvenienze attive potranno essere destinate ad investimenti per il miglioramento dei servizi resi ai soci e/o incrementare i fondi rischi costituiti. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purche' accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.
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