Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di "Confidi Vallo Di Diano…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa si basa sui principi della mutualita' e non ha fini di lucro ed e' costituita per assistere le piccole e medie imprese ad essa aderenti nell'accesso al credito ed al reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive destinate alle medesime imprese. Essa svolge l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, e tutti i servizi connessi, strumentali e/o utili all'attivita' principale, compreso il rilascio di garanzie reali o personali, tipiche e/o atipiche, nei limiti consentiti dalla legge; nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci rispetta il principio di parita' di trattamento. La cooperativa ha come oggetto della propria attivita': a) prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti - aventi qualsiasi forma tecnica compreso il leasing ed il factoring - sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con copertura del rischio di cambio, alle imprese socie da parte di banche e/o di ogni altro soggetto finanziatore; b) erogare contributi in conto interessi su operazioni a breve e medio termine nonche' su operazioni di prefinanziamento di mutui a medio termine; c) prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla riforma confidi; d) svolgere attivita' di valutazione e di istruttoria dei business plan e dei progetti di investimento aziendali nell'ambito delle attivita' connesse al rilascio delle garanzie; e) costituire e partecipare in societa', consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali, che si propongono iniziative, anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico, connesse e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale; f) negoziare e concludere con banche ed intermediari finanziari convenzioni finalizzate a consentire l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzie del confidi; g) concludere contratti volti a trasferire e/o acquisire protezione finanziaria con riguardo ai rischi connessi al rilascio della garanzia da parte del confidi; h) costituire uno o piu' fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali perdite sulle operazioni garantite e/o controgarantite dal confidi; i) costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, societa', enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attivita' del confidi; l) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e societa' europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore del confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dallo stesso garantite. M) prestare consulenza ed assistenza ai soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito in qualsiasi altra forma e tipo. A tale fine la cooperativa potra' svolgere la propria attivita' solamente previa iscrizione negli obbligatori elenchi generali e speciali di cui al t. U. B. , nonche' previo conseguimento e successivo continuato possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del d. L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare nei limiti previsti dalla riforma confidi e nel rispetto delle disposizioni di cui al d. Lgs. 24. 2. 1998, n. 58 e del testo unico bancario. Solo in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni) la cooperativa, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, puo' altresi' svolgere le attivita' indicate nell'art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Essa, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, puo' inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla banca d'italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. In ogni caso, la cooperativa non potra' fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi ed elenchi, potendo tuttavia avvalersi dell'opera di professionisti, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.
Parole chiave"Confidi Vallo Di Diano Società Cooperativa" Abbreviabile In "Confiv Società Cooperativa" è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 33.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2021.