Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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1. Il consorzio, che si ispira ai principi della mutualita' e non ha fini di lucro, ha per oggetto l'attivita' di ga-ranzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali per favorire la concessione di finanzia-menti a breve, medio e lungo termine da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanzia-ria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle microimprese e alle piccole e me-die imprese associate. Altresi' ha per oggetto: a) l'attivita' di informazione, di consulenza e assistenza ai consorziati e non consorziati per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della ge-stione finanziaria; in quest'ambito, il confidi puo' of-frire alle imprese richiedenti ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo e-conomico e finanziario attraverso seminari, convegni e altre attivita' di aggiornamento professionale; b) la prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato al fine dell'esecuzione dei rim-borso di imposte alle imprese consorziate o socie; c) la gestione ai sensi dell'art. 47, comma 2, d. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ( t. U. Banche), di fondi pubblici di agevolazione; d) la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, t. U. , di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizio-ne; e) lo svolgimento delle attivita' riservate agli intermediari finanziari. 2. In ordine all'attivita' prestazione della garanzia col-lettiva, potranno essere accettate fidejussioni e versa-menti in numerario da parte di terzi, da utilizzare in-sieme alle fidejussioni ed ai versamenti prestati dai soci. I fondi del consorzio potranno essere investiti in titoli. A tal fine il confidi per la copertura delle e-ventuali operazioni garantite, in forza delle convenzio-ni stipulate tempo per tempo, puo' rispondere con il pro-prio patrimonio o costituire uno o piu' fondi rischi. In particolare il consorzio procedera' secondo le modalita' indicate nel presente statuto: a) alla stipulazione di una o piu' convenzioni con uno o piu' istituti ed aziende di credito, di medio credi-to, di societa' abilitate all'esercizio di operazioni fi-nanziarie, di factoring e di leasing; b) alla costituzione di uno o piu' fondi rischi; c) alla determinazione delle modalita' per l'impiego delle fidejussioni che i soci ed i terzi hanno concesso. Per consentire la crescita complessiva di tutte le attivita' imprenditoriali delle imprese associate, il confidi potra' altresi' : a) negoziare tassi d'interesse piu' favorevoli ed in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, societa' ed enti finanziari stipulando, se del caso, appositi accor-di; b) offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanzia-rio attraverso seminari, convegni ed altre attivi-ta' di aggiornamento professionale su tematiche finanzia-rie, creditizie o di altro genere; c) concorrere alla costituzione e partecipare a fon-di interconsortili di garanzia e ad enti, societa' ed or-ganizzazioni volti a coordinare o potenziare le attivita' dei consorzi; d) promuovere e curare la raccolta di materiale scientifi-co-didattico ai fini di studio e ricerca; e) elaborare e diffondere dati, notizie, elementi che pos-sano comunque interessare lo sviluppo d'impresa, nonche' la formazione professionale; f) organizzare e attuare ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, logistica, contabile, economica, finanziaria, amministrativa e gestionale necessarie per il funzionamento delle imprese. G) prestare garanzia a favore dell'amministrazione finan-ziaria dello stato al fine dell'esecuzione dei rimbor-si di imposte alle imprese associate, nonche' gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla legge 326/2003. H) partecipare ad iniziative, programmi, strumen-ti di garanzia gestiti da istituzioni, enti, societa' i-taliane ed estere, anche concludendo appositi accor-di e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore del confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dello stesso garan-tite. I) la societa' potra' distribuire anche prodotti di altre so-cieta' senza assunzione di rischi in proprio. 3. Il confidi potra' iscriversi, all'elenco di cui all'art 106, secondo quanto previsto al comma 57 della riforma del confidi (art. 13 legge 326). Il confidi potra' fonder-si con altri confidi o banche anche in deroga a quanto previsto dagli art. 2500 septies, 2500 octies, 2545 de-cies del codice civile e secondo quanto previsto dai commi 38 39 e 40 della riforma sui confidi ( art. 13 l. 326). Potra' inoltre costituire a gestione separata un fondo di garanzia per consentire alle imprese associa-te di superare temporanee difficolta' finanziarie, nonche' assumere in via straordinaria, interessenze a mezzo pre-stiti partecipativi in societa' aderenti al consorzio, prestare avalli, fideiussioni ed ogni al-tra garanzia reale di qualsiasi forma e natura. "
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