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Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', gli enti locali partecipanti di cui all'articolo 2 dello statuto, ricadenti nel bacino territoriale denominato "destra piave", convengono di cooperare in conformita' ai principi, criteri e modalita' esposti nel presente atto: esso contiene le norme sull'organizzazione ed il funzionamento del consiglio di bacino, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale veneto 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 30 e 31 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Dopo la costituzione del consiglio di bacino "priula" , gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e in tema di bonifica dei siti inquinati attraverso tale consiglio, in conformita' alla legislazione vigente e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione del bacino territoriale devono essere svolte garantendo: a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti; b) livelli e standard di qualita' del servizio omogenei ed adeguati alle necessita' degli utenti; c) la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicita'; d) il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa nonche' per l'adozione di una tariffa unica di bacino, differenziata esclusivamente per eventuali standard aggiuntivi a livello comunale; e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi; f) la promozione della cultura e della sensibilita' ambientale nelle comunita' locali di riferimento. Il consiglio di bacino, adotta gli atti previsti dall'art. 34, comma 20 e seguenti del d. L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. In legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dall'art. 3-bis del d. L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. In l. 14 settembre 2011, n. 148 e garantisce, nell'interesse dei comuni e dei cittadini-utenti, la continuita' e la qualita' dei servizi pubblici. Il consiglio di bacino, quale forma associativa prevista dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 per l'esercizio unitario delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, e come tale competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis, comma 1-bis del d. L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. In l. 14 settembre 2011, n. 148, puo' svolgere anche le competenze amministrative relative ad altri servizi pubblici locali o attivita' di interesse dei comuni partecipanti, provvedendo alla relativa organizzazione e affidandone l'esecuzione con le procedure di legge. Relativamente alle competenze assegnate al consiglio di bacino in materie ulteriori rispetto a quella dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il consiglio di bacino puo' esercitare le competenze di organizzazione e controllo diretto anche con riferimento alle seguenti attivita' di interesse dei comuni partecipanti: servizi integrati cimiteriali comprensivi del servizio di cremazione; gestione e/o manutenzione del verde pubblico e disinfestazione; servizi legati all'informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la pianificazione, cura e controllo del territorio. Le ulteriori competenze di cui al presente comma 5 vengono attivate previa apposita delibera dell'ente locale aderente. Il consiglio di bacino esercita tutte le competenze in tema di organizzazione e controllo dei servizi. A tal fine, le societa' di gestione in house del servizio pubblico sono partecipate e controllate dal consiglio di bacino quale apparato amministrativo operante nell'interesse dei comuni ricompresi e loro forma di cooperazione unitaria. Non sono ammesse forme duplicative di gestione, indirizzo e di controllo del servizio pubblico e del gestore; a tal fine il consiglio di bacino approva l'apposito regolamento di garanzia. Nell'esercizio delle competenze in tema di organizzazione e controllo dei servizi, competono al consiglio di bacino la potesta' sanzionatoria ex art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quella espropriativa ai sensi di legge.
Parole chiaveIl settore principale di Consiglio Di Bacino "Priula" è Utility, con particolare riferimento a Gestione rifiuti. Il settore di attività (codice ATECO 84) è: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA.
Consiglio Di Bacino "Priula" figura anche con il nome "CONSIGLIO DI BACINO PRIULA".
Il capitale sociale della società è di 500.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.