Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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4. 1 la societa' ha scopo consortile e non di lucro, e costituisce l organizzazione comune delle imprese socie consorziate per la disciplina e lo svolgimento delle attivita' ad esse affidate ai sensi del successivo comma 2, mediante il coordinamento, in forma unitaria, delle loro capacita' tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie. 4. 2 l attivita' che costituisce oggetto della societa' consiste nel coordinamento dell attivita' dei soci consorziati funzionali all esecuzione del contratto sottoscritto dall ati costituita dai soci consorziati con l azienda usl toscana sud est, avente ad oggetto l affidamento in concessione a lotto unico del servizio residenziale e semiresidenziale da svolgersi presso la rsa/cd nilde iotti in monteroni d arbia (si) e presso la rsa/ra/cd san francesco in asciano (si). 4. 3 la societa' consortile ha pertanto il compito, tra l altro, di provvedere al puntuale adempimento dell esecuzione dei lavori previsti nell offerta tecnica presentata in gara e nello svolgimento dell attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria preventivata prevista nel programma di manutenzione allegato all offerta, nonche' nell attivita' di manutenzione straordinaria non preventivata nei limiti in cui la stessa trovi origine in eventuali difetti di progettazione e/o realizzarne dei lavori previsti in offerta. 4. 4 la societa' consortile garantisce il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, coordina e gestisce le risorse conferite dai soci consorziati o dai terzi, intrattenendo ogni rapporto utile o opportuno per il perseguimento dell oggetto sociale. 4. 5 la societa' consortile, essendo mero strumento organizzativo delle parti, rimarra' estranea al risultato economico dell affare, che si produrra' direttamente in capo ai soci consorziati. La societa' consortile fungera' pertanto da autonomo centro di imputazione dei costi, che verranno ribaltati pro-quota ai soci consorziati, cosi' da garantire il costante permanere dell indispensabile equilibrio economico e finanziario tra i singoli soci consorziati in relazione all impegno di ciascuno. 4. 6 la societa' consortile puo' altresi' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune ai fini del conseguimento dell oggetto sociale e qualsiasi atto o attivita' che abbia direttamente o indirettamente pertinenza con esso, in via strettamente strumentale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nel pieno rispetto delle norme di legge. 4. 7 la societa' ha facolta' di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti dai soci, nei limiti della vigente normativa. Tali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi secondo quanto previsto dalle deliberazioni consiliari. 4. 8 la societa' operera' in via di principio in forma consortile. L'esistenza di una comune struttura di impresa non esclude che essa, pur operando in nome proprio ma per conto dei soci, abbia facolta' di far eseguire i lavori direttamente dai soci senza che cio' costituisca subappalto. In tal caso l attivita' della societa' si limitera' al coordinamento delle attivita' delle imprese consorziate, mentre alla sfera economica delle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti delle attivita' eseguite.
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