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Il consorzio e' retto e disciplinato secondo il principio della mutualita' prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volto a perseguire la funzione sociale propria delle societa' cooperative. Lo scopo del consorzio e' quello di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle attivita' di cui all'oggetto sociale, affinche' i soci, avvalendosi delle prestazioni del consorzio, ottengano, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato, la disciplina e/o lo svolgimento di tutte o parte delle fasi di attivita' svolte dalle loro imprese. Conseguentemente, l'attivita' del consorzio e' volta a valorizzare l'utilita' dei servizi prestati ai propri soci o svolti per loro conto offrendoli alle migliori condizioni economiche e qualitative. A tal fine, il consorzio intende operare, attraverso qualsiasi forma si rendera' utile o piu' semplicemente opportuna, per favorire: a) lo sviluppo della produttivita' sociale e dell'efficienza gestionale dei propri soci, contribuendo per tale via al raggiungimento dei loro scopi statutari; b) l'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento dell'azione dei propri soci, al fine di accrescerne le potenzialita' operative e favorirne l'efficacia nel raggiungimento dei rispettivi scopi; c) la diffusione e lo sviluppo della cultura dei valori e dei metodi propri del movimento cooperativo, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato. Il consorzio puo' operare anche con terzi. Il consorzio si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo alla confederazione delle cooperative italiane per il tramite dell'unione provinciale di como ed intende operare fattivamente al fine di contribuire allo sviluppo qualitativo e quantitativo di tale organizzazione, integrando stabilmente con essa i propri programmi operativi e le proprie strategie di sviluppo. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, il consorzio ha come oggetto lo svolgimento di qualsiasi attivita' volta a favorire, direttamente od indirettamente, il raggiungimento del proprio scopo sociale da parte degli enti che siano soci od intendano diventarlo, fornendo ad essi la necessaria assistenza tecnica ed operativa, amministrativa, finanziaria e gestionale in ogni campo ritenuto opportuno o semplicemente utile al piu' efficace perseguimento dei propri programmi sociali. In particolare, il consorzio potra' svolgere attivita' nei seguenti campi: a) svolgere direttamente o indirettamente ogni attivita' finalizzata a fornire assistenza amministrativa e gestionale ai propri soci, gestendo uno o piu' centri di elaborazione dati e di assistenza contabile, provvedendo in particolare a: - curare la tenuta della contabilita' generale, fornendo le necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare effettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle vigenti normative civilistiche e tributarie, curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; - curare l'amministrazione del personale dipendente, fornendo le necessarie elaborazioni di dati e curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; - realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consulenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; b) stipulare convenzioni con societa', in qualsiasi forma giuridica costituite, centri di elaborazione dati, singoli professionisti, studi associati, organizzazioni professionali, le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, instaurando con tali soggetti rapporti organici di collaborazione; c) integrare, anche stabilmente, la propria azione con tutte le strutture societarie, consortili o associative diretta emanazione delle organizzazioni di appartenenza, al fine di garantire ai propri soci la fruizione diretta, in forma agevolata e coordinata, dei servizi proposti da tali strutture; d) svolgere direttamente od indirettamente, ogni attivita' volta a fornire assistenza in materia finanziaria ed operativa ai propri soci, garantendo ad essi, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia, tutto il necessario supporto in materia di: - rapporti con banche ed istituti di credito, diretti all'ottenimento di specifiche condizioni operative, affidamenti, prestiti e mutui; - rapporti con pubbliche amministrazioni in materia di assistenza contrattuale, tecnica e legale, nonche' per quanto attiene alle pratiche dirette all'ottenimento di contributi previsti da specifiche disposizioni; - rapporti con compagnie assicuratrici. Il consorzio si propone di svolgere le predette attivita' privilegiando l'acquisizione delle necessarie risorse tecniche e professionali gia' presenti nelle rispettive organizzazioni dei propri soci. Il consorzio potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e d. Lgs. N. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed essere socio di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, nonche' stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del c. C. ; c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci nonche' agli enti cui il consorzio aderisce; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; f) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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