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Il consorzio non ha fini di lucro, ha per scopo e oggetto: - a) lo svolgimento, l'esecuzione e il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, delle fasi di attivita' d'impresa dei consorziati relativi all'approvvigionamento mediante acquisto in nome proprio e/o per conto dei consorziati, sia presso fornitori italiani sia presso fornitori stranieri, alla distribuzione, erogazione, vendita e riparazione fra i medesimi, di protesi acustiche di qualsivoglia tipo e marca, batterie per il funzionamento delle stesse, auricolari, riparazione e quant'altro dovesse essere di interesse del consorzio stesso e dei suoi consorziati, nonche' di ogni altra utilita' o servizio funzionale all'esercizio dell'attivita' di impresa in genere, sia essa artigianale, industriale e commerciale. In particolare il consorzio in nome e per conto dei partecipanti potra' pianificare, gestire, amministrare, coordinare l'acquisto/approvvigionamento, la produzione, la distribuzione, erogazione, vendita, ripartizione fra i consorziati di risorse, prodotti, utilita' o servizi, nonche' promuovere iniziative, comunque, finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento; - b) l'apertura di centri di consulenza applicazione e vendita di protesi acustiche in aree dove il marchio comune sia poco presente e senza che questi creino danno o concorrenza ai consorziati; - c) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attivita' di cui ai precedenti punti "a" e "b", compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti all'oggetto sociale in particolare ai settori della formazione e aggiornamento tecnico scientifico; - d) l'assunzione e la gestione di partecipazione in societa', imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attivita' di cui alle precedenti lettere "a" e "b"; - e) lo svolgimento di attivita' in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati alle precedenti lettere "a", "b", "c" e "d" nonche' l'assunzione e la gestione d'interessenze e partecipazioni in societa', imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo,italiani e stranieri, svolgenti le medesime attivita'. Il consorzio potra' costituire e gestire qualsiasi rapporto, compiere tutti gli atti ed operazioni e quanto in genere ritenuto necessario o utile per il perseguimento dell'oggetto consortile, compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia nell'interesse dei consorziati che di terzi. Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa in materia, con esclusione specifica delle attivita' di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e di cui all'art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415. Le responsabilita' del consorzio verso i terzi sono disciplinate in base alle previsioni di legge. Per il raggiungimento delle finalita' consortili, ciascun consorziato conferisce al consorzio medesimo, l'incarico di provvedere all'instaurazione di tutti i rapporti giuridici attinenti all'acquisto e alla vendita dei prodotti e servizi legati all'oggetto sociale, e quindi tutti i poteri per il compimento e per l'esecuzione di tutte le conseguenti attivita' ed operazioni, nonche' per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, impegnandosi sin d'ora ciascuno dei consorziati ad assicurare l'adempimento delle conseguenti obbligazioni, con particolare riguardo al pagamento al consorzio dei corrispettivi e degli oneri per l'approvvigionamento dei prodotti e servizi di cui lo esso benefici per le esigenze della propria impresa, il tutto comunque solo ed esclusivamente per quanto oggetto dell'attivita' del consorzio. Salvo che non sia diversamente disposto con delibera del consiglio, ciascun consorziato e' tenuto a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti del consorzio, facendo rilasciare in favore del consorzio un'idonea garanzia emessa da una primaria banca o assicurazione di gradimento del consorzio, secondo quanto previsto nel regolamento consortile.
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