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La societa', senza scopo di lucro e quindi senza finalita' speculative, nel rispetto dei principi dei metodi della mutualita' ha lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura, svolgendo attivita' anche a favore dei non soci quando detta attivita' appaia giustificata dallo scopo mutualistico. La societa' potra' inoltre: 1. Compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nonche' di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti all'ammasso volontario; di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi; 2. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31. 1. 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra' ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 58 legge n. 448/98 e successiva delibera cicr del 3. 5. 1999 emettere prestiti obbligazionari; 3. Partecipare a societa' i cui scopi interessino l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione; partecipare ad iniziative associative e di coordinamento con altri consorzi agrari o altri enti operanti nel settore agricolo; a tal fine e a puro titolo esemplificativo la societa': a) produce, trasforma, acquista e vende, con qualunque forma e con ogni mezzo, anche importando ed esportando, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto cio' che puo' riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura; b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la conservazione, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti del suolo e dell'allevamento e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente; c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita anche collettiva dei prodotti agricoli; d) da in locazione macchine ed attrezzi agricoli. Le operazioni suddette potranno essere compiute anche da non soci, prestando garanzie ad acquirenti e produttori e facendo anche crediti agli acquirenti; e) assume mandati di agenzie di assicurazione;assumere e concedere mandati di agenzia e rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione di prodotti, beni e servizi interessanti l'agricoltura; f) esercita l'attivita' di cui all'art. 2135 cod. Civ. , assumendo la conduzione di fondi ed aziende agricole in proprieta', in affitto o qualsiasi altra forma nonche' la conduzione di allevamento di animali sia direttamente che indirettamente mediante contratti di natura associativa; g) opera, direttamente e/o indirettamente nel campo della ricerca, sperimentazione ed innovazione finalizzata al miglioramento e all'indirizzo delle produzioni agricole nell'interesse degli agricoltori nonche' per il miglioramento e/o accrescimento delle capacita' e conoscenze professionali dei coltivatori; h) puo' partecipare ed enti e societa' i cui scopi interessino l'attivita' del consorzio stesso o promuoverne la costituzione; assumere, sempre in via non prevalente, interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, societa', cooperative, consorzi, associazioni di prodotto o altri enti costituiti o costituendi che abbiano oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio; i) provvede , nell'ambito dei suoi fini istituzionali, anche in qualita' di organizzazione di produttori (regolamentata da apposito regolamento interno nel rispetto delle disposizioni comunitarie,nazionali e regionali, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci), alla formulazione di programmi per la disciplina, la concentrazione, il potenziamento e la valorizzazione delle produzioni e del mercato, curandone l'attuazione anche emanando regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci; j) potra', ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e/o integrazioni, esercitare la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole degli associati con contribuzione pubblica attraverso: - la stipulazione di contratti di assicurazione, percependo i contributi sui premi assicurativi; - la istituzione di fondi rischi mutualistici finalizzati alla difesa e incremento della specifica attivita', percependo i relativi contributi; - l'assunzione di iniziative a scopo di solidarieta' e mutualita' a vantaggio degli associati che aderiscono ai programmi di difesa da attivare in caso di danno alle produzioni, percependo i relativi contributi; k) puo' eseguire per conto e nell'interesse dello stato operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali; l) organizza e fornisce agli operatori agricoli tutti i servizi di interesse delle loro imprese (consulenza, assistenza tecnica ecc. ) con l'obbiettivo dello sfruttamento del potenziamento sinergico del sistema della cooperazione in agricoltura, per la realizzazione di economie di scala e di dimensione; puo' assumere il ruolo di strumento operativo delle associazioni di prodotto; m) collabora con ogni altra struttura organizzativa del settore con finalita' di interscambio di cultura, esperienze e servizi per l'ottimazione dell'utilizzo delle rispettive risorse, nel rispetto delle autonomie e finalita' proprie; n) potra' ( escluso l'esercizio di ogni attivita' di sollecitazione del risparmio tra il pubblico di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, nonche' all'articolo 11 comma due, d. Lgs. 385/1993 e d. Lgs. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni), ai sensi del comma tre del medesimo articolo 11 d. Lgs. 385/1993, promuovere l'autofinanziamento anche stimolando lo spirito di previdenza e risparmio fra i soci, acquisire fondi con obbligo di rimborso, anche a titolo non oneroso, presso soci e dipendenti, presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c. C. , e presso controllate da una stessa controllante, con i limiti ed i criteri di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994 e successivi provvedimenti di modificazione ed integrazione. Le attivita' elencate nell'articolo 106 del decreto legislativo 1. 9. 1993 n. 385 e 2, 3, 4 decr. Min. Tesoro 6 luglio 1994 non potranno essere esercitate nei confronti del pubblico e non in via prevalente. O) puo' concedere, qualora particolari circostanze lo richiedano per il raggiungimento degli scopi sociali e per la gestione corrente dell'impresa, fideiussioni ed avalli a favore di terzi e concedere garanzie in caso di procedure concorsuali avanti l'autorita' giudiziaria.
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