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il consorzio, senza fini di lucro ai sensi dell'art. 2602 c. C. , ha lo scopo di rafforzare la capacita' operativa delle imprese consorziate sia mediante l'acquisizione di commesse, sia mediante l'organizzazione dei lavori per migliorare la produzione e la competitivita' delle imprese consorziate. A tal fine, il consorzio ha per oggetto: - il reperimento di commesse nel settore dell'edilizia privata nonche' la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di contratti di appalto relativi alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche per affidarle alle imprese consorziate, per la loro esecuzione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento interno allegato all'atto costitutivo e al presente statuto, nel rispetto dei principi di equita' ed in base alla disponibilita' dell'impresa ad eseguire l'opera. Il consorzio, nell'ambito del consiglio direttivo di cui al successivo art. 9), con deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, per la realizzazione delle opere appaltate, provvedera' a nominare un tecnico specializzato per la direzione, organizzazione, coordinamento e controllo qualitativo dei lavori che le consorziate, assegnatarie, dovranno eseguire. Il consorzio provvedera' altresi' a stipulare convenzioni per la fornitura di materiale ed attrezzature da utilizzare per la esecuzione delle opere. Cio' al fine di far beneficiare le imprese, aderenti al consorzio, di sconti privilegiati sulla fornitura dei suddetti beni. Il consorzio potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attivita' di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, d. Leg. Vo n. 385/93, d. Leg. Vo n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni e purche' si tratti di operazioni ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Il rilascio di fideiussioni o altre garanzie a favore di terzi, sono ammesse purche' strumentali all'oggetto sociale. Il consorzio potra' inoltre assumere, con attivita' esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal d. L. 143/91, convertito nella legge n. 197/91. Il consorzio potra' mettere a disposizione dei partecipanti, che ne facciano richiesta, una gamma di servizi a prezzi competitivi rispetto a quelli praticati sul mercato, grazie anche alla stipula di alcune convenzioni con strutture esterne specialistiche.
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