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Art. 4 - la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e non ha scopo di lucro; e' un organismo di direzione e coordinamento, rappresentanza e tutela dei propri soci, che intende: - perseguire, sul territorio nazionale ed in particolare nel mezzogiorno, lo sviluppo della presenza cooperativa ed associativa nel settore trasporto merci conto terzi, - migliorare l organizzazione aziendale dei propri soci e delle imprese a loro associate, anche acquisendo per loro conto materie prime, beni strumentali e servizi, al fine di aumentare le capacita' di acquisizione di commesse tramite una piu' economica ed efficiente esecuzione dei servizi di trasporto; - acquisire e conseguentemente rendere disponibili agli associati trasporti a prezzi competitivi al fine di permettere loro di realizzare ricavi costanti tenendo conto delle condizioni di mercato; offrire le migliori condizioni di lavoro possibili, nel piu' ampio rispetto della autonomia imprenditoriale degli associati. Il consorzio potra' svolgere la propria attivita' anche mediante l utilizzazione di automezzi o macchine operatrici di proprieta' dei soci e da questi conferiti o concessi in uso esclusivo al consorzio. Per una migliore qualita' dei servizi ed al fine di poter reggere la concorrenza sul mercato, il consorzio potra' sostituire i mezzi conferiti o concessi in uso dai soci, con mezzi di proprieta' collettiva che pertanto entreranno a far parte del patrimonio sociale. La cooperativa svolge una attivita' di servizio, a favore delle imprese artigiane consorziate (regolarmente iscritte all albo delle imprese artigiane) prevista dall art. 3, secondo comma, della legge 08 agosto 1985 n 443 e successive modifiche. A tal fine, e nella sua veste di consorzio artigiano si prefigge l iscrizione nell apposita sezione separata dell albo delle imprese artigiane di cui alla legge 08 agosto 1985 n. 443 (art. 6) e successive modifiche. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico che dovra' essere oggetto di autonoma contrattualizzazione secondo schemi predisposti dall organo amministrativo nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti eventualmente approvati. I criteri ispiratori delle regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci e quindi il contratto mutualistico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento interno, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all art. 2516 c. C. ; il regolamento/i interno e' predisposto dagli amministratori ed approvato dall assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. In considerazione di quanto sopra, lo statuto e i regolamenti assumono il valore di "patto societario", che viene esplicitato e rafforzato con la sottoscrizione del contratto mutualistico, di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare al fine di garantire un regolare ed equilibrato funzionamento della societa' nel rispetto dello scopo sociale e del principio della parita' di trattamento sempre per il conseguimento dell oggetto sociale. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, vengono esercitate dalla cooperativa, nell'ambito della legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Art. 5 - la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Nello svolgimento della propria attivita', essa si avvale prevalentemente degli apporti di beni o di servizi da parte dei propri soci. La cooperativa ha per attivita', con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': 1) assumere sia da privati che da enti pubblici o privati, servizi di trasporto merci per conto terzi e di movimenti terra con macchine operatrici, sollevamento di oggetti ingombri mediante gru e carrelli, in territorio nazionale e extranazionale oltre ad acquisire o erogare servizi complementari direttamente o indirettamente connessi al loro espletamento sia sul territorio nazionale che all estero, anche attraverso corrispondenti, affidandone la esecuzione o erogandoli preferibilmente a soci; a solo titolo esemplificativo e non limitativo si elencano le attivita' oggetto di acquisizione e/o erogazione di servizi: a. Servizi doganali da e per l estero e servizi ed attivita' inerenti operazioni di transito merci; b. Trasporti di qualsiasi natura e da eseguirsi con qualsiasi mezzo non esclusi semirimorchi, casse mobili e containers sia propri che noleggiati; c. Casa di spedizioni nazionali e internazionali; d. Partecipazione a gare di appalto indette da enti pubblici o privati al fine di acquisire lavori trasporto e movimentazione merci ,di scavo, movimento terra ecc. ; e. Costruire, acquistare, locare e gestire depositi, centri intermodali magazzini nazionali - internazionali - doganali iva, stazioni di rifornimento, officine di riparazione, garages e qualsiasi altro servizio inerente al trasporto; f. Prestazioni di garanzie in operazioni di credito alle imprese artigiane consorziate; g. Trasporti terrestri nazionali ed internazionali anche per conto terzi. 2) contribuire al coordinamento del trasporto merci fra gli associati secondo le regole ed i principi contenuti nel regolamento interno. 3) tutelare e incrementare l attivita' delle imprese associate ai consorzi, alle societa' consortili ed alle cooperative socie per accrescerne il potere contrattuale nell acquisizione del trasporto per evitare la concorrenza sleale e per cercare di realizzare costanza dei loro ricavi nel rispetto delle evoluzioni delle condizioni di mercato e di concorrenza e delle regole determinate dallo statuto, dai regolamenti e dal contratto mutualistico. 4) operare per propria iniziativa e/o su incarico dei soci nell ambito dei servizi goduti dalle imprese associate ai consorzi, alle societa' consortili ed alle cooperative socie per accrescerne il potere contrattuale nell acquisizione del trasporto, delle materie prime e di consumo, dei beni strumentali e di tutti gli altri servizi direttamente e/o indirettamente connessi al trasporto e piu' precisamente, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: a. Provvedere all acquisto anche collettivo delle materie prime e di consumo e dei beni strumentali occorrenti ai soci e ai loro aderenti; b. Svolgere assistenza assicurativa, creditizia e di mercato per i soci e i loro aderenti; c. Provvedere all acquisto, anche mediante convenzioni, di servizi direttamente e/indirettamente inerenti il trasporto e la movimentazione merci tra cui servizi assicurativi, di telefonia ecc. D. Progettare, realizzare e gestire centri collettivi di acquisto, uffici commerciali, depositi, magazzini, centri intermodali, parcheggi ed aree di sosta anche attrezzate e ogni altra struttura di supporto alle attivita' di trasporto, movimentazione merci, logistica, ecc. . 5) l esercizio di ogni altra attivita' prevista dalla legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni e integrazioni. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: 1. Assumere, per conto dei soci, la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo stato e da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni ed assegnarne l esecuzione ai soci secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno; per l acquisizione di tali lavori, i soci conferiscono apposito mandato senza rappresentanza alla cooperativa per tutta la durata del rapporto sociale conferendo ogni potere al fine della contrattualizzazione di tempi, modalita', corrispettivi ed ogni altro aspetto inerente la esecuzione dei lavori; il conferimento ai soci e in via sussidiaria a terzi della esecuzione dei lavori acquisiti dalla cooperativa dovra' avvenire nel rispetto delle compatibilita' economiche e tecniche concordate con il cliente finale senza che si determinino oneri di qualunque tipo a carico della cooperativa che agisce nell esclusivo interesse dei consorziati nei limiti dello scopo e dell oggetto sociale ed in particolare con l obbiettivo di realizzare costanza di ricavi degli associati; 2. Istituire o gestire uffici, cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l espletamento delle attivita' sociali; 3. Acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; 4. Promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori e dei loro dipendenti, nonche' delle imprese loro associate e dei loro dipendenti. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, prestare servizi di assistenza in settori specifici ai soci e alle imprese aderenti ai consorzi, alle societa' consortili e alle cooperative socie, anche utilizzando l opera di professionisti iscritti negli albi professionali, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione delle attivita' sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, e, fra l altro, per la sola indicazione esemplificativa e non esclusiva: a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque complementari alle attivita' sociali; b. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento associativo tra imprese di autotrasporto, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito anche con interventi finanziari e contribuzioni a favore dei soci e loro aderenti; c. Stimolare lo spirito di previdenza dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio fra i soci, nei limiti consentiti dalla legge. La cooperativa puo' stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni sindacali di categoria al fine di affrontare, approfondire e risolvere unitariamente i problemi delle forme associative ed instaurare una proficua collaborazione tra le forme associative artigiane e cooperative, promuovere unitariamente adeguate riforme legislative al fine di conseguire un organico sviluppo dell associazionismo economico. Si adopera, altresi', perche' dette associazioni promuovano la costituzione di nuove strutture consortili e collabora con esse qualora ne venga fatta richiesta. La cooperativa, potra' partecipare sia come capo gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell art. 2545 septies c. C. ; infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal successivo titolo iv.
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