Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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2. 1 il consorzio non ha scopi di lucro ed opera esclusivamente nell'interesse dei consorziati provvedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, comma 7, del d. Lgs 30. 04. 1992 n. 285 e dell'art. 7 del d. M. 17. 05. 1995 n. 317, a: 1. Costituire un centro di istruzione automobilistica di cui all'art. 7 del d. M. 317/95 per l'effettuazione di esercitazioni pratiche di guida per il conseguimento di patenti di guida e relativi esami; 2. Dotarsi di aree o locali, per il ricovero dei veicoli immatricolati a nome del consorzio; 3. Dotarsi di parco veicolare idoneo alla preparazione degli allievi ed all'effettuazione degli esami di guida da utilizzarsi dalle autoscuole consorziate; 4. Intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile per le autoscuole consorziate, considerate sia nel loro interesse che nell'interesse della singola impresa; assicurare la tutela degli interessi delle autoscuole consorziate rappresentandole nei confronti dei terzi; comprese pubbliche amministrazioni o enti pubblici o privati; 5. Curare lo studio per l'ottimizzazione dei costi delle singole attivita', curare gli acquisti comuni, stipulare convenzioni vantaggiose per le autoscuole consorziate, richiedere finanziamenti e contributi ad enti pubblici e/o privati sia a nome del consorzio che per le singole autoscuole consorziate promuovere il nome e l'attivita' comune; 6. Per la realizzazione di tali scopi il consorzio potra' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, che si rendera' utile e opportuna. 2. 2 l'attivita' del consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile verra' svolta dallo stesso avvalendosi di un' organizzazione appositamente predisposta con attivita' esterna che ha la sua sede presso quella del consorzio. Le spese del consorzio saranno ripartite tra i consorziati secondo i criteri, previsti dal presente statuto, eventualmente precisati dal regolamento del consorzio, per gli importi determinati dal consiglio direttivo tenuto conto degli specifici requisiti tecnici e di dotazione nonche' degli opportuni criteri, anche a rotazione, della suddivisione ed assegnazione dei lavori tra i consorziati. 2. 3 i consorziati attribuiscono al consorzio il compito di svolgere tutti gli atti giuridici necessari per l'attuazione degli scopi indicati nel presente articolo 2 (due). In particolare il consorzio potra' emettere fattura anche relativamente alle prestazioni fornite dai consorziati nei confronti di terzi committenti, in ragione delle prestazioni eseguite dai consorziati, salvo il diritto di questi di emettere fattura fino alla concorrenza massima di corrispondenti importi, nei confronti del consorzio stesso, salvo comunque una percentuale di contributo a favore del consorzio. Eventuali garanzie e/o fideiussioni richieste dai terzi saranno prestate direttamente dal consorzio e tuttavia dovranno essere contro garantite dai singoli consorziati coinvolti nella relativa commessa, eventualmente nei limiti delle rispettive competenze ed in rapporto alle rispettive quote di assegnazione dei lavori di commessa.
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