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Il consorzio non ha fini di lucro ed e' costituito per promuovere l'adozione da parte degli appositi organi preposti, di provvedimenti intesi allo sviluppo ed alla regolamentazione dell'attivita' delle autoscuole, agenzie di intermediazione con la motorizzazione, agenzie di pratiche e certificati, di agenzia di pratiche auto, di consorzi e di cooperative di aziende operanti nei settori riferiti alle precedenti categorie economiche, nonche' per garantire il necessario raccordo tra le attivita' sopra elencate, fungendo anche da promotore e collettore di iniziative imprenditoriali per i consorziati stessi. Il consorzio svolge le seguenti funzioni: a) promuove l'adozione da parte degli appositi organi preposti di provvedimenti intesi allo sviluppo e regolamentazione delle attivita' di cui al presente articolo; b) promuove accordi di programma con le regioni, gli enti locali ed enti predisposti per favorire l'attivita' di cui sopra e ne garantisce l'attuazione; c) assicura la necessaria cooperazione tra operatori nel settpore delle categorie individuate nel precedente art. 3; d) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici, nonche' i consorziati stessi; e) organizza, in accordo con le pubbliche ammnistrazioni, le campagne di informazione, meeting, e convegni ritenuti utili ai fini dell'attuazione del programma consortile e dello sviluppo sociale; f) promuove e sponsorizza l'attivita' imprenditoriale dei consorziati e ne facilita l'acquisto dei servizi; g) realizza una organizzazione comune fra i consorziati costituendo centri di istruzione automobilistica sulla base di quanto disposto dall'art. 7 del d. M. 17/05/1995 n. 317 e potra', inoltre, effettuare corsi teorici, indicando fra l'altro all'autorita' competente quanto prevede l'art. 123, comma 7 del codice della strada d. Lgs. 30/04/1992 n. 285, nonche' quanto prevede il gia' citato art. 7 d. M. 317/95; h) istituire uno studio di consulenza automobilistica. Il centro di istruzione automobilistica sara' dotato di insegnanti ed sistruttori e di locali idonei, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 4 del d. M. 317/95. Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, cosi' come previsto dall'art. 123 del codice della strada e potra' essere anche un socio. I soci continuano ad esercitare la loro attivita' singolarmente a condizione che non siano in concorrenza con le attivita' del consorzio stesso. Al centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole socie del centro stesso che vengano annotati su apposito registro. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria "a" possono essere effettuati presso il centro allorquando sara' dotato di piste dichiarate idonee dal ministero dei trasporti. Presso il centro si conseguiranno le patenti di guida di cui al d. M. 317/95 e con il rispetto di tutte le norme previste dal medesimo d. M. Citato nonche' dalle del d. Lgs. 285/92. Il consorzio puo' stipulare accordi di programma quadro su base nazionale con la m. C. T. C. Ed altri enti preposti.
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