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3. 1 l oggetto del consorzio e' il seguente: - promuovere tutte le iniziative possibili per sviluppare l attivita' del complesso commerciale barimax e per tutelare gli interessi comuni di tutti i consorziati; - attivare i mezzi necessari al conseguimento del suddetto obiettivo, in particolare organizzando, con sistematicita', iniziative di animazione e campagne pubblicitarie comuni a supporto della notorieta' del complesso commerciale e delle attivita' dei consorziati in funzione delle risorse economiche stanziate per tali attivita' da parte del consorzio stesso; - disciplinare l attivita' dei consorziati per il corretto esercizio del complesso commerciale ed in particolare per quanto riguarda, tra l altro, giornate ed orari di aperture e chiusura, regolamentazione ed utilizzo delle parti di uso comune, iniziative commerciali, vendite straordinarie e promozionali, saldi, liquidazioni; - amministrare, conservare e curare la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, fermo rimanendo che la manutenzione straordinaria delle parti strutturali delle aree comuni rimarra' di competenza dei consorziati proprietari ai sensi dell art. 12 che segue, delle cosiddette parti comuni del complesso commerciale, predisporre e fornire i servizi necessari o, comunque, utili per la sua gestione complessiva (inclusi quelli relativi alla pulizia, vigilanza, direzione, adeguamenti alle norme di sicurezza, ecc. ), stipulando convenzioni e contratti sia con i singoli fornitori, sia con imprese che siano disponibili ed in grado di effettuare anche unitariamente la fornitura dei sopra menzionati servizi. 3. 2 il consorzio dovra' svolgere, ed i consorziati gli conferiscono con la propria adesione espresso mandato a svolgere tutto quanto necessario al perseguimento ed al raggiungimento dei fini consortili. Il consorzio, per quanto sopra ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovra': a) imporre l'effettiva attivazione dell esercizio di tutte le imprese presenti nel complesso commerciale e la costante prosecuzione dell'attivita', accertando e garantendo che nei singoli negozi non venga svolta altra attivita', se non quella prevista dalla specifica destinazione d uso e merceologica, cosi' come risultante dal relativo contratto di affitto, locazione o compravendita, ovvero dal regolamento interno del complesso commerciale, ovvero ancora come risultante dalle eventuali modifiche assentite in base alle norme dello statuto del consorzio; b) promuovere il giro d'affari delle imprese consorziate attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche e di attivita' di animazione, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, e la predisposizione di qualsiasi mezzo promozionale ritenuto idoneo; c) disciplinare, anche occorrendo in modo piu' restrittivo rispetto alla legislazione ed alle disposizioni amministrative in materia, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, gli orari per i servizi di pulizia e per gli approvvigionamenti delle merci, le campagne per i saldi, le liquidazioni e le vendite promozionali e, quindi, disciplinare uniformemente gli aspetti comuni alle singole attivita' escludendo ogni possibile concorrenzialita' dannosa tra imprenditori; d) vigilare affinche' i consorziati usino, per quanto concerne le campagne di comunicazione locale, il marchio distintivo del complesso commerciale, quale segno obbligatorio delle aziende ivi operanti; e) provvedere al coordinamento, per quanto possibile, delle iniziative pubblicitarie delle singole imprese con quella consortile; f) assistere gli imprenditori consorziati nei rapporti con le autorita', le pubbliche amministrazioni, i privati e le proprieta' del complesso commerciale, sempre e soltanto relativamente ad aspetti d interesse comune e del complesso commerciale; g) svolgere ogni azione possibile per migliorare l attivita' del complesso commerciale; h) rendersi intestatario di tutte le utenze relative ai servizi comuni allacciati alle reti esterne per le quali non siano stati possibili i singoli allacciamenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia elettrica, gas, telefono, acqua, fognature. Qualora le utenze relative all erogazione dell energia elettrica e dell acqua dei singoli consorziati venissero allacciate direttamente alle utenze consortili, il consorzio dovra' provvedere alla rifatturazione tra i consorziati dei relativi costi in proporzione ai loro rispettivi consumi; i) rendersi intestatario di rapporti afferenti le iniziative e le attivita' comprese nell'oggetto consortile, potendo, a tal fine, sottoscrivere contratti ed assumere impegni nei confronti di terzi. J) provvedere all adozione delle misure di sicurezza, di vigilanza, alla cura dell'estetica, delle insegne e degli altri mezzi d informazione visiva, all'illuminazione, all'attivita' di pulizia, alla previsione di segnalazioni e di ammende in caso d inadempienze; k) curare e farsi carico, nel miglior modo possibile, di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria fermo rimanendo che la manutenzione straordinaria delle parti strutturali delle aree comuni rimarra' di competenza dei consorziati proprietari ai sensi dell art. 12 che segue, delle cosiddette parti comuni del complesso commerciale. 3. 3 per tutte le attivita' sopraddette, il consorzio potra' anche avvalersi della collaborazione di terzi o di societa' specializzate, incaricate direttamente e/o dai proprietari, come di seguito definiti, in conformita' a quanto previsto dall art. 18 che segue. 3. 4 il consorzio ai fini del raggiungimento dello scopo consortile potra': assumere partecipazione in altri consorzi o societa' consortili aventi scopo analogo od affine, e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attivita', mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque, connessa, attinente od affine allo scopo consortile, contrarre mutui passivi, potra' chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fideiussioni e concedere ipoteche sui beni del consorzio, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalita' connesse allo scopo consortile, il tutto in misura non prevalente rispetto all attivita' del consorzio e mai nei confronti del pubblico.
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