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l'attivita' del consorzio ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione - sia attraverso l'organizzazione comune consortile, istituita ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, sia attraverso l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere l'attivita' con i terzi, istituito ai sensi dell'art. 2612 c. C. - delle opere di adeguamento delle "aree del molo trapezio" in concessione a ciascuno dei consorziati alle prescrizioni previste dal regolamento ce n. 725/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della security delle navi e degli impianti portuali, in particolare dall'allegato 1 - emendamenti all'allegato alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, capitolo xi-2 misure speciali per migliorare la security marittima, nonche' la gestione delle relative attivita' per la parte che concerne le strutture di utilizzazione comune; fatto salvo quanto previsto per le aree assegnate in regime di autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 50 c. N. , le attivita' del consorzio saranno limitate alla gestione della security per quanto e' attinente ai diritti esclusivi di accesso ed uso degli specifici spazi portuali oggetto delle concessioni di cui sono titolari i singoli operatori terminalisti soci, delle limitrofe aree di servizio, non in concessione, poste a collegamento tra le stesse aree in concessione ed i cigli di banchina, nonche' della annessa viabilita', cosi' come evidenziato dalla allegata planimetria, con esclusione delle zone di ancoraggio e di tutte le attivita' e funzioni organizzatorie e di vigilanza riconosciute all'autorita' portuale ed alla autorita' marittima. Le attivita' saranno rese al costo, inclusivo delle spese di struttura, ogni atto ed attivita' saranno posti in essere per conto e nell'interesse dei consorziati. L'oggetto sociale verra' realizzato, in particolare, attraverso le seguenti fasi operative: a) progettazione questa fase si articola in: a) predisposizione ed attuazione del "piano di sicurezza dell'impianto portuale" di cui al punto 16 del codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, allegato ii, parte a, requisiti obbligatori relativi alle disposizioni del capitolo xi-2 dell'allegato 1 della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificato dal regolamento 725/2004, per cio' che concerne le aree oggetto delle singole concessioni; b) progettazione delle opere necessarie ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni per gli impianti portuali (di cui alla regola 10 del predetto allegato 1 del regolamento 725/2004) al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare il livello di security che sara' indicato dall'amministrazione, ai sensi della norma di cui al punto 14 "sicurezza degli impianti portuali" della parte a del predetto codice, quali a titolo meramente esemplificativo, recinzione degli accessi alle banchine, alle aree di stoccaggio e movimentazione, alla viabilita', realizzando altresi' appositi varchi presidiati; b) realizzazione questa fase prevede la realizzazione delle opere progettate, la verifica della loro funzionalita' e l'avvio del loro utilizzo; c) gestione questa fase comprende le seguenti funzioni: a) la gestione di tutti i compiti e le attivita' necessarie per garantire la sicurezza delle aree in concessione, quale parte dell'impianto portuale, delle attivita' di controllo degli accessi alle aree, il monitoraggio delle aree per garantire che vi abbiano accesso solo le persone autorizzate, e per assicurare la pronta disponibilita' delle comunicazioni di sicurezza; b) l'assunzione, formazione ed addestramento dell'agente di sicurezza e del personale pertinente, con i compiti di cui ai sensi della norma cui al punto 17 della parte a del predetto codice; c) il coordinamento delle attivita' di competenza comune con le attivita' inerenti il movimento di persone, merci o la fornitura di servizi portuali, di competenza dei singoli soci, quali attivita' di interfaccia nave/porto, salvo quanto previsto alla successiva lett. D), ai sensi della regola 1 del predetto capitolo xi-2 dell'allegato 1 e con le attivita' di presidio varchi, sottobordo, etc svolte dalle imprese consorziate; d) la gestione delle misure di sicurezza relative all'ormeggio alle banchine del molo trapezio anche di navi riferite ad aziende non consorziate per merci destinate ad altre aree portuali, limitatamente al transito lungo banchina, in afflusso e/o deflusso, al transito di mezzi e merci presso i varchi di competenza del consorzio, con esclusione di tutte le attivita' di interfaccia nave/porto, quali definite al precedente punto c); il consorzio provvedera' a definire le tariffe per i servizi di gestione svolti in favore del terzo richiedente l'ormeggio al trapezio e/o il transito con mezzi meccanici e/o merci nelle aree di competenza del consorzio; i ricavi derivanti verranno fatturati direttamente dal consorzio ai terzi richiedenti e) la gestione ed il coordinamento ai fini della sicurezza di tutte le attivit interferenti con l'utilizzazione delle aree in autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 50 c. N. , con l'obiettivo di consentire la presenza e/o l'accesso dei soggetti e delle imprese che svolgono autonomamente la propria attivita' imprenditoriale all'interno delle predette aree; il consorzio provvedera' a definire le tariffe per i servizi di sicurezza svolti in favore dell'occupante di volta in volta le aree (consorziati compresi); i ricavi derivanti verranno fatturati direttamente dal consorzio. 3. Attuazione dell'oggetto consortile al fine del raggiungimento dell'oggetto il consorzio dovra': a) stipulare in nome e per conto dei soci contratti per la progettazione del piano di sicurezza e per la realizzazione delle opere progettate (punti a e b dell'oggetto consortile). B) stipulare in nome proprio e per conto dei soci contratti per la gestione delle funzioni operative (punto c dell'oggetto consortile). C) coordinare le attivita' dei soci al fine della migliore esecuzione delle prestazioni, provvedendo eventualmente alla ripartizione tra gli stessi di attivita' che i soci siano in grado di rendere avvalendosi anche di proprio personale; d) piu' in generale compiere qualsiasi operazione utile od opportuna per il conseguimento del fine sociale.
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