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La cooperativa, secondo i principi della mutualita' prevalente, e' costituita per i seguenti scopi: 1) fornire ai soci, a loro richiesta, ogni assistenza amministrativa, legale, tecnica, fiscale ed organizzativa; in particolare: a) consulenza e anche esecuzione dei piani di costruzione organici; b) assistenza, consulenza e pubblicita' per gare d'appalto; c) istituzione di uffici di assistenza tecnica, amministrativa e contabile per gli associati e di assumere per loro conto le funzioni di stazione appaltante; d) rappresentanza ed assistenza agli associati per pratiche presso i competenti organi statali, regionali, enti locali, gli istituti di credito e di credito fondiario, assicurativi e previdenziali, per l'ottenimento dei contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti e future leggi sull'edilizia economica e popolare, nonche' le funzioni di "agenzia di spesa" per conto degli stessi enti pubblici e privati. 2) costruire o acquistare complessi edilizi, case di abitazione in genere purche' non di lusso, fruendo anche del concorso di contributi, sussidi ed agevolazioni concessi ai sensi delle norme legislative vigenti e/o che saranno emanate, sia direttamente e sia per conto delle cooperative associate. 3) assegnare in proprieta' o in locazione semplice o in affitto con patto di futuro riscatto o in diritto d'uso gli alloggi di cui al precedente comma 2) direttamente a soci di cooperative associate e o ad esse cooperative medesime. 4) acquistare, anche mediante assegnazioni dallo stato, dalle regioni e dagli enti locali in genere, ovvero da enti ed aziende di natura pubblica o privata, aree, terreni fabbricabili e fabbricati sia in proprio che per conto delle cooperative associate, venderli e permutarli quando risultino esuberanti o inutilizzabili per il bisogno della cooperativa e/o delle cooperative associate; curare l'acquisto fatto in proprio dalle cooperative associate di aree allo scopo di costruirvi o farvi costruire case di abitazione da cedere e/o assegnare in proprieta', in diritto di uso o in locazione anche con patto di futuro riscatto, a soci di cooperative associate, ovvero curare l'acquisto, per gli stessi fini, di aree e/o fabbricati per seguirvi o farvi eseguire interventi di ristrutturazione nonche' programmi di recupero urbano o di riqualificazione urbana. 5) contrarre prestiti o mutui con o senza garanzia ipotecaria. 6) svolgere ogni altra iniziativa atta a migliorare e potenziare l'attivita' delle cooperative associate e della societa', assistere le cooperative aderenti nello svolgimento della loro attivita', nonche' esplicare e promuovere ogni attivita' intesa a potenziare ed incrementare l'edilizia popolare ed economica e coordinare tutte le iniziative atte a tale scopo. 7) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 8) provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento dei propri scopi sociali e per gli scopi ed i programmi degli associati. La societa' potra' assumere e sottoscrivere impegni anche per conto degli associati, il tutto mediante delibera del consiglio di amministrazione. 9) la cooperativa potra' altresi' ricercare e ricevere prestiti o mutui da chiunque e anche dal fondo di ristabilimento del consiglio d'europa o da altri organismi o istituti internazionali per l'attuazione dei propri programmi o da assegnare o attribuire a propri enti associati per acquistare fabbricati da cedere o assegnare a loro soci, per acquistare fabbricati da ristrutturare o ristrutturare fabbricati anche in proprieta' di enti soci o di soci delle cooperative associate, comprese le infrastrutture sociali, commerciali, di servizio, ecc. , e costruire abitazioni non di lusso sopra aree degli enti soci o da soci di cooperative associate acquisite in diritto di superficie o in proprieta', nonche' di agire quale mandatario anche per conto di enti soci in ogni operazione che non sia in contrasto con gli scopi sociali. 10) la societa' ha la facolta' di accettare elargizioni e sovvenzioni da enti e privati sotto qualunque forma che viene ritenuta vantaggiosa. 11) per il conseguimento dell'oggetto sociale suindicato la societa', sia per le proprie iniziative che quale mandataria degli enti associati o di terzi, ha la facolta' di compiere tutte quelle operazioni ed atti consentiti dalla legge e strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale stesso, comprese operazioni finanziarie e bancarie anche presso la cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito e di credito fondiario, istituti previdenziali, fondazioni ed istituti finanziari. Nel pieno rispetto del disposto delle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' inoltre assumere partecipazioni in altre societa' ed enti sotto qualsiasi forma, procedere all'assegnazione o vendita di alloggi a pagamento dilazionato, od operazioni similari, amministrare, gestire e coordinare le societa' ed enti cui partecipa od e' comunque interessata. 12) svolgere ogni attivita' di ricerca, di studio e di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica o privata. 13) organizzare inchieste, convegni, corsi e centri di studio, pubblicare riviste e libri, promuovere contatti con gli organi legislativi, governativi nazionali, internazionali, regionali, enti locali, ecc. , per la trattazione di questioni legislative, tecniche, economiche, burocratiche, ecc. , inerenti i problemi dell'edilizia economica e popolare e la cooperazione in tale settore. 14) svolgere tutte le attivita' di cui sopra, comprese le cessioni di beni, anche a favore di non soci. 15) la societa' puo' svolgere le proprie attivita' anche con terzi. 16) l'attivita' della cooperativa e' incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori. Nello svolgimento delle suddette attivita', condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, e' in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.
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