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Il consorzio non ha finalita' di lucro ed ha per scopo, in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17. 2. 1971 n. 127, quello di associare, secondo i principi della mutualita', cooperative, associazioni riconosciute e non riconosciute e organizzazioni di volontariato al fine di consentire ad esse un piu' facile raggiungimento delle proprie finalita' statutarie mediante la costituzione e la gestione di una struttura tecnica, amministrativa ed organizzativa comune. Il consorzio svolgera' quindi la sua azione prevalentemente per sostenere ed integrare quella degli enti associati e, nell'attuazione del suo programma, pur nel pieno rispetto della propria autonomia economica e funzionale, operera' secondo gli indirizzi programmatici delle acli in campo economico e sociale e, in particolare, in materia di cooperazione e di associazionismo. In particolare ed in via esemplificativa il consorzio si propone di: 1) promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo come strumenti di elevazione morale, sociale e materiale dei cittadini affinche' questi possano essere aiutati a risolvere, nel modo piu' sicuro e conveniente possibile, quei problemi che li possono direttamente riguardare come cittadini quali, in particolare, il possesso e l'utilizzo di un abitazione idonea per se stessi e per le loro famiglie, la pratica di attivita' sportive, ricreative e turistiche, l'assistenza fiscale, la formazione, lo sviluppo di attivita' sociali, culturali e professionali; 2) fornire agli associati ogni possibile assistenza tecnica, organizzativa, amministrativa, legale, fiscale e finanziaria; 3) indire gare d'appalto, controllare le opere in costruzione, svolgere per conto degli associati presso i competenti uffici pubblici e gli istituti di credito, previdenziali e assicurativi, tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dei contributi, dei finanziamenti e di tutte le agevolazioni previste da leggi vigenti e future; 4) fungere da stazione appaltante per l'attuazione dei programmi di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale pubblica predisposti dalla regione o da altri enti pubblici ed utilizzare i finanziamenti a tal fine destinati dagli stessi enti; 5) assumere il compito della costruzione di alloggi per conto delle cooperative associate, anche ai sensi della legge 22. 10. 1971 n. 865, acquisendo a tal fine le aree necessarie, sia in proprieta' che in diritto di superficie; 6) partecipare all'attuazione di piani di lottizzazione e di programmi di riqualificazione di aree degradate e di immobili con prevalente destinazione residenziale, in collaborazione con altre societa' cooperative, imprese edili, enti pubblici e soggetti privati; 7) progettare ed eseguire piani di costruzione organici ivi comprese eventuali opere di urbanizzazione, di edilizia sociale e di impiantistica sportiva; 8) assumere l'incarico della gestione, dell'amministrazione e della manutenzione di complessi immobiliari e di immobili di proprieta' degli associati o da questi costruiti o, a qualsiasi titolo, utilizzati; 9) partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca, di progettazione, di consulenza e di formazione relativi ai problemi riguardanti lo sviluppo dell'edilizia economico-popolare, del movimento cooperativo e dell associazionismo; 10) promuovere e svolgere iniziative di carattere mutualistico, sociale e culturale; 11) fornire, anche ai singoli soci delle cooperative associate, assistenza e consulenza in ordine a problemi comunque connessi agli alloggi di cui gli stessi sono proprietari, assegnatari o conduttori; 12) fornire prestazioni di assistenza tecnica ed amministrativa qualora tali prestazioni siano relative ad attivita' idonee al perseguimento delle finalita' sociali del consorzio; 13) curare i rapporti, tra gli enti associati ed altri soggetti (soci degli stessi enti, fornitori di beni e di servizi, enti pubblici, istituti di credito); 14) prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni sociali; 15) collaborare allo studio, progettazione e realizzazione di nuovi sistemi informativi aziendali e all'introduzione di piu' moderni sistemi per il miglioramento delle attivita' gestionali degli enti associati. Il consorzio potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Il consorzio potra' inoltre effettuare prestiti agli enti associati e ricevere prestiti da essi, purche' finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ministeriali; nell'ambito di tale attivita' di raccolta di prestiti sociali, che dovra' comunque essere disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, dovra' essere esclusa qualsiasi attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico. Per una piu' proficua realizzazione degli scopi sociali il consorzio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' aderire ad associazioni e consorzi di cooperative, nonche' aderire ad altre associazioni e societa' i cui scopi siano affini o complementari a quelli del consorzio.
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