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il consorzio si propone di promuovere, in italia e all'estero, lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ricettive portuali, turistiche ed economiche, dei servizi, dei prodotti ed in particolare della portualita' turistica, nautica, mercantile e della pesca realizzabile nel bacino nautico del porto di marsala. Il medesimo ha come oggetto: 1. La promozione e valorizzazione di ogni attivita' (nautica, mercantile, pesca, cantieristica, ecc. . ) dei consorziati diretta alla realizzazione ed alla gestione di strutture ed impianti portuali, nonche' di ogni altro tipo di intervento ed iniziativa destinati ad una fruizione collettiva dei servizi annessi con le attivita' gestite dai consorziati medesimi; 2. La gestione delle aree demaniali marittime nonche' degli specchi d'acqua ricadenti nel territorio del comune di marsala; 3. Lo sviluppo di ogni tipo di attivita', compresa quella di rappresentanza sia a proprio favore sia a favore dei consorziati, necessaria per lo svolgimento di quanto indicato nel punto 1; 4. La promozione e tutela degli interessi morali, sociali ed economici degli aderenti, valorizzandone l'immagine e la valenza qualitativa, anche attraverso una rappresentanza del consorzio nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato; 5. La collaborazione nel favorire le relazioni tra le organizzazioni del settore per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse fornendo, eventualmente, necessari supporti di carattere tecnico ed operativo; 6. La partecipazione ad enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, nei quali sia prevista, richiesta o consentita la rappresentanza di almeno uno dei settori di attivita' rappresentati (nautica, mercantile, pesca, cantieristica, ecc. . ), provvedendo alla designazione dei propri rappresentanti; 7. Lo svolgimento, di intesa con i consorziati, di eventuale azione conciliativa in caso di contrasto di interessi; 8. L'istituzione, l'organizzazione e la gestione, anche tramite terzi, di tutti i servizi collaterali e connessi che si ricolleghino in qualche modo all'attivita' della valorizzazione dei porti; 9. Assistere i consorziati nelle pratiche legali, fiscali e tributarie; 10. Promuovere e facilitare l'accesso e l'utilizzazione del credito nell'interesse dei consorziati, anche tramite l'istituto dell'autofinanziamento; 11. Promuovere ed istituire, per l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori dei consorziati e del personale addetto, corsi, seminari, convegni, viaggi e quant'altro di simile, anche mediante convenzioni con enti regionali, statali e comunitari; 12. La richiesta alle autorita' competenti di governo e amministrative di tutte le opportune autorizzazioni, licenze e concessioni per se' e per i consorziati, ivi comprese quelle riguardanti l'uso dei beni demaniali; 13. L'effettuazione di operazioni collettive di compravendita, permuta, nolo, locazione, allestimento e trasformazione di impianti, macchine, attrezzature e di ogni altro materiale necessario od utile all'espletamento delle attivita' previste dal presente statuto e delle attivita' dei singoli consorziati; 14. La partecipazione, direttamente o indirettamente, in altri consorzi, imprese ed affari collegati all'attivita' principale, anche mediante la costituzione di nuove societa' oppure assumendo o ricevendo partecipazioni azionarie o quote ed interessenza in altre societa'; 15. La promozione, la partecipazione e/o l'adesione ad aggregazioni con altre imprese e/o enti anche consortili stabili e/o temporanei, privati e/o misti, nazionali e/o internazionali che abbiano scopi non contrastanti con quelli del consorzio; 16. La fornitura ai consorziati di una specifica assistenza nella trattazione degli affari con operatori ed enti nazionali ed esteri, nonche' l'assistenza per l'espletamento dell'iter burocratico delle pratiche relative alla realizzazione degli scopi sociali. Per il raggiungimento di tali finalita' il consorzio, inoltre, potra': -- attuare iniziative di sviluppo e di promozione dei servizi per le attivita' dei consorziati, attraverso la programmazione e la realizzazione di forme pubblicitarie promozionali in italia ed all'estero, per mezzo di una commercializzazione imprenditoriale delle attivita' consorziate, gestendo in proprio, in nome e per conto dei soci, la commercializzazione dei servizi dei consorziati, anche con l'istituzione e la conduzione di agenzie specializzate, aderendo, se del caso, ad associazioni o consorzi o societa' o strutture che perseguono scopi analoghi od affini; -- utilizzare, ai fini promozionali, la stampa, i mezzi audiovisivi o altri strumenti ritenuti idonei; -- collaborare con gli enti pubblici ai fini di un miglior utilizzo, sviluppo e ottimizzazione delle risorse delle attivita' consorziate; -- promuovere e sviluppare la solidarieta' e l'associazionismo tra i consorziati favorendo l'approvvigionamento comune di prodotti, servizi e tecnologie, -- fornire ai consorziati assistenza tecnica e quant'altro si rendesse utile per lo sviluppo; -- gestire strutture pubbliche e private, nonche' forme erogatrici di beni e di servizi per tutte o anche solo per alcune delle attivita' consorziate; -- svolgere qualsiasi attivita' od iniziativa che possa rendersi necessaria od utile per il conseguimento degli scopi consortili, compresa quella di farsi promotore della costituzione di societa' di capitali; -- richiedere l'adesione al consorzio di enti pubblici. Ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, la societa', infine, potra' accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie e compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria e comunque qualsiasi atto e svolgere qualsiasi attivita' che direttamente o indirettamente abbia pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di fideiussioni, l'apposizione di avalli e la costituzione di garanzie, anche reali, per obbligazioni o debiti a favore di terzi. Sono tassativamente escluse: - le attivita' professionali riservate; - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge nazionale 216/1974 e successive modificazioni; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge nazionale n. 197/1991; - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministro del tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 227. E' preciso impegno della societa' di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualita' prevalente e, pertanto, cosi' come prevede l'articolo 2514 del codice civile, si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi; b) il divieto di distribuire le riserve ed i fondi della cooperativa fra i soci ne' durante l'esistenza della societa' ne' all'atto del suo scioglimento. C) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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