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Il consorzio (opera in conformita' alla legge 21. 12. 1999 n. 526 e successive modifiche ed integrazioni), non ha scopo di lucro e gli e' fatto espresso divieto di distribuire fra i consorziati gli eventuali utili. Questi dovranno essere reinvestiti ai sensi del successivo articolo 18. Il consorzio ha per oggetto, nel rispetto delle norme cogenti nazionali e comunitarie: 1. La tutela sulla denominazione di "suino terra umbra" e sui marchi ad esso riservati; 2. La vigilanza sulla produzione, intesa anche come allevamento del suino terra umbra, e commercializzazione delle carni fresche e stagionate del "stu"; 3. La promozione, la diffusione e la valorizzazione della suddetta denominazione finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione; comprendendo quindi anche la vigilanza su prodotti similari che possano ingenerare confusione nel consumatore con o senza false indicazioni sull'origine, produzione e qualita' del prodotto in oggetto; 4. L'informazione del consumatore e la promozione del consumo del "stu", nonche' qualsiasi iniziativa, di valore commerciale e non, intesa a valorizzare le carni "stu" e ad accrescerne l'immagine e la notorieta', comprendendo anche la partecipazione e la costituzione di societa' o organizzazioni consortili collegate. 5. Per il conseguimento degli scopi definiti, il consorzio potra' fare ricorso a tutte le agevolazioni e provvidenze previste dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali e locali rivolte alla promozione, valorizzazione e produzione dei prodotti a denominazione tutelata e dell'attivita' consortile. 6. Il consorzio potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie od utili al conseguimento dello scopo; potra' inoltre assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in enti, societa' ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia bancaria e creditizia. Nel quadro delle attivita' rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune a tale scopo (art. 14 comma 15 l. N. 526 del 21/12/1999); ovvero: 1. Definisce programmi recanti modifiche di carattere tecnico sul disciplinare di produzione del "stu" finalizzate al miglioramento continuo del prodotto, in termini di sicurezza igienico-sanitaria e caratteristiche organo-lettiche e nutrizionali del prodotto. (il consorzio puo' apportare modifiche al disciplinare di produzione del "stu" in senso integrativo ma non modificare il disciplinare originario se non in seguito a problematiche igienico-sanitarie riguardanti sia direttamente gli animali "stu" che il consumatore, e documentati in maniera esauriente da specifiche professionalita' operanti in collaborazione con il consorzio stesso); 2. Tutela, difende e vigila affinche' non vengano posti in essere eventuali abusi ed irregolarita' riguardanti il consorzio "stu" a danno degli interessi e diritti del consorzio stesso e di tutti i produttori (allevatori, macellai, sezionatori e stagionatori) delle carni "stu"; 3. Detiene il marchio "suino terra umbra" ed i contrasse-gni depositati e li concede a chi ne abbia diritto d'uso (ai sensi del presente statuto o del reg. Ce 510/06). E' titolare e depositario unico del marchio in oggetto e di quelli che potra' registrare in futuro, e' pertanto fatto divieto ai consorziati di riprodurre in qualsiasi modo il marchio originale, registrare, depositare, far depositare o utilizzare denominazioni o marchi che possano in qualche modo confondere il consumatore sul prodotto "stu" e/o avvalersi del nome del consorzio senza apposita autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione dello stesso; 4. Provvede in esclusiva all'apposizione del marchio ed al controllo della stessa sui suini in allevamento, le mezzane al macello e quarti o parti inferiori presso i laboratori di sezionamento riconosciuti e dotati di apposto marchio per l'identificazione delle carni "stu", secondo quanto stabilito nel disciplinare di produzione; 5. Ha diritto di dare annullamento su eventuali marchi apposti in modo fraudolento, originali o meno; 6. Provvede ad eventuale ritiro degli stessi presso le strutture che ne facciano uso indiscriminato e fraudolento, nel non rispetto del disciplinare di produzione del "stu", sia in allevamento, che al macello, che presso sezionatori e stagionatori; 7. Svolge attivita' di tutela, vigilanza e salvaguardia del marchio lungo tutta la filiera produttiva: dall'allevamento alla commercializzazione dei prodotti al consumatore, ivi compresa la verifica di rispondenza fra il peso dei suini al macello, la quantita' di prodotto fresco e/o stagionato prodotto e la quantita' immessa sul mercato; negli interessi del consumatore e del marchio stesso; 8. Tutela il consumatore finale vigilando anche sulla distribuzione, preparazione e somministrazione dei prodotti a marchio "stu" presso ristoratori e albergatori che dovranno essere consorziati o aver avuto il riconoscimento e l'autorizzazione scritta alla manipolazione di carni fresche e stagionate "stu" dal consorzio.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 71.20.21) è: Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti.
Il capitale sociale della società è di 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.