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Art. 2 finalita' e funzioni 1. Il consorzio, dotato di personalita' giuridica pubblica ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (nuove norme per la bonifica integrale) e dell'art. 862 del codice civile. E' ente pubblico economico non commerciale (art. 3, c. 1 lr 28/2002). Il consorzio svolge la propria attivita' conformandosi ai principi, alle disposizioni ed alle procedure previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai propri regolamenti al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla gestione e mitigazione del territorio e delle comunita' dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. 2. L'attivita' di bonifica e irrigazione svolta dal consorzio si configura quale strumento riconosciuto dall'amministrazione regionale per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 (art. 1 cc 1 e 2 lr 28/2002). 3. Il consorzio e' altresi' strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatoria regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e delle pianificazione regionale di sviluppo, nel rispetto delle legge regionale 28/2002 e del regio decreto 215/1933 (art, 1, c. 2 lr 28/2002). 4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e del proprio comprensorio, il consorzio provvede alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di: a. Opere di difesa delle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo; b. Opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento, potenziamento e trasformazione delle reti irrigue, nonche' di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); c. Opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprieta', comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilita' connesse; d. Opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale; e. Opere di miglioramento fondiario; f. Impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione; g. Reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche compatibili con sistemi informatici regionali; h. Sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali e vicinali; i. Impianti per la produzione di energia elettrica; j. Opere intese a tutelare la qualita' delle acque irrigue; k. Opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua; l. Interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamita' naturali o di eccezzionali avversita' atmosferiche. 5. Il consorzio realizza le opere e gli interventi che possono essergli affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva o mediante trasferimento fondi ai sensi della legge regionale 28/2002 (art. 1, c. 3 art. 2, c. 4 e art. 4), della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici) (art. 51) e della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) nonche' ai sensi di specifiche norme di settore. 6. Nelle more dell'approvazione del piano di bonifica e di tutela del territorio l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche, puo' essere disposta dall'amministrazione regionale con specifici provvedimenti di finanziamento (art. 5, c. 7 lr 28/2002). 7. Al consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale ( art. 2, c. 5 e art. 8 l. R. 28/2002). 8. Il consorzio, inoltre ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11/2015: a. E' delegato a svolgere funzioni previste ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 16 rispettivamente sui corsi d'acqua classificati 2, 4 e 5; b. Rilascia le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 riscuote la quota di competenza dei relativi canoni demaniali; c. Rilascia le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all. Art. 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorre all'implementazione del catasto regionale e delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'art. 40, comma 5 delle medesima legge regionale 11/2015; d. Puo' curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere irauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15, comma 12 della medesima legge regionale 11/2015; e. Concorre alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'art. 5, comma 5, della medesima legge regionale 11/2015, nonche' all'implementazione del catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali; f. Realizza gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla regione ai sensi dell'art. 11, comma 10 della medesima legge regionale 11/2015. 9. Il consorzio puo' altresi': a. Assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata di cui all. 'art. 1 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 (disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale) e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a piu' fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalita' delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica; b. Favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni e della loro qualita', la promozione di organismi associativi, nonche' curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale; c. Provvedere in concorso con gli enti competenti, alla tutela dall'inquinamento delle acque; d. Assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici; e. Affidare in convenzione ad imprese agricole, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), la manutenzione di opere pubbliche (art. 4, c. 4 lr 28/2002); f. Assumere le funzioni gia' proprie di consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993 n. 520 (soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) (art. 4 c. 2 lr 28/2002); g. Realizzare e gestire la viabilita' rurale anche in concorso con le altre amministrazioni pubbliche; h. Provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici sia ad altre utilizzazioni, in particolare nei settori agricolo ed industriale, di interesse delle comunita' locali; i. Assumere incarichi attinenti ai compiti istituzionali per la progettazione, la direzione lavori e la realizzazione di opere nonche' per la gestione di servizi, anche al di fuori del comprensorio consortile; j. Provvedere alla progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche affidate da enti pubblici, anche al di fuori del comprensorio consortile (art. 1 c. 3 lr 28/2002).
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