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Le finalita' e le funzioni del consorzio, fermo restando la competenza dell'autorita' di distretto in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183/89 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 19 della legge n. 267/2000 e s. M. I. In attuazione del piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all'art. 9 della l. R. 36/96, sono quelle indicate dall'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1996 n. 36 e s. M. I. 2. In particolare ii consorzio esercita le funzioni relative a: a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione; b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali; c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora comuni, comunita' montane, province, regioni, consorzi e societa' tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione; d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia; e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione dalle calamita' naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica; f) attivita' di progettazione relativa alle opere di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente comma. Per la progettazione e direzione lavori e' ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del consorzio attesti la mancanza in organico di professionalita' adeguata. Le attivita' di progettazione possono essere ricomprese tra quelle previste dall'art. 4 del presente statuto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45; g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della regione, dell'autorita' di distretto, della provincia, dei comuni o delle comunita' montane, nell'ambito delle rispettive competenze; h) promozione e partecipazione ad iniziative per valorizzare la competitivita' e l'economia del sistema agricolo e agro-alimentare e per sostenere e partecipare allo sviluppo socioeconomico, territoriale e ambientale del comprensorio di competenza, ivi comprese le attivita' di rilevanza economica; i) organizzazione e gestione di servizi collettivi avanzati per le imprese agricole tesi a sviluppare una produzione agricola sostenibile: nel campo dell'agrometeorologia, della fitopatologia, dello studio e della valutazione dei suoli e delle terre, dell'agricoltura di precisione. 3. Ii consorzio di bonifica in materia di difesa del suolo puo' svolgere i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'ente competente che ne sostiene i costi, mantiene la titolarita' dell'intervento eseguito nonche' l'obbligo di vigilanza, gestione e manutenzione dello stesso: a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonific? ; b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione; c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse; d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi; e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati; f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc. , ad esclusione di quelli privati; g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano; h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari. I) attivita' riguardanti la stabilita' dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrita' e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali; al fine di non aggravare le condizioni di criticita' idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, e' necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilita' superficiale debbano rispettare il 3 principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi devono essere rispettati anche per le aree gia' urbanizzate oggetto di interventi edilizi. 4. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei consorzi di bonifica, il consorzio puo' realizzare in concessione per lo stato, la regione ? altri enti pubblici operanti in abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti e senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d. Lgs. 152/2006. 5. In materia ambientale, il consorzio di bonifica, senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza, puo': a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del d. Lgs. 152/2006; b) provvedere, direttamente o su incarico di enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza; c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente; d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio puo' essere svolto solo su richiesta dei comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che puo' essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei consorzi e senza oneri a carico di questi. 6. 7. Ii consorzio puo' esercitare attivita' di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento; puo' altresi valorizzare le proprie strutture ed infrastrutture idrauliche che hanno caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali, paesaggistiche ed ambientali. 8. Ii consorzio persegue inoltre le compatibili ulteriori finalita' secondo gli indirizzi programmatici ed operativi propri della regione abruzzo. 9. Oltreche' organismo per l'esecuzione di opere di iniziative approvate per conto della regione abruzzo, il consorzio e' organismo di promozione (iniziative tecniche e di studio), di progettazione e di collaborazione con la stessa regione e con altri soggetti istituzionali operanti nel territorio. 4 10. Ii consorzio, previa formale assunzione di provvedimenti amministrativi e tecnici resi esecutivi, puo' procedere: a) alla realizzazione di iniziative miranti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nel proprio comprensorio nonche' alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio consortile; b) a realizzare iniziative miranti allo sviluppo e alla difesa del territorio, in particolare ponendosi quale realta' di possibile riferimento e collegamento con l'istituzione, l'attivita' competenze delle aree protette, il cui comprensorio e' contiguo; e le c) a svolgere ogni altra funzione tecnico-amministrativa nonche' gestionale, anche in nome e per conto della generalita' dei proprietari consorziati, per l'esecuzione dei deliberati e progetti che l'autorita' di distretto intendesse realizzare o affidare; d) puo' svolgere attivita' a rilevanza economica per il trattamento di rifiuti e reflui e per la distribuzione di acqua per usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile. Le finalita' e le funzioni del consorzio, fermo restando la competenza dell'autorita' di distretto in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183/89 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 19 della legge n. 267/2000 e s. M. I. In attuazione del piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all'art. 9 della l. R. 36/96, sono quelle indicate dall'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1996 n. 36 e s. M. I. 2. In particolare ii consorzio esercita le funzioni relative a: a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione; b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali; c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora comuni, comunita' montane, province, regioni, consorzi e societa' tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione; d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia; e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione dalle calamita' naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica; f) attivita' di progettazione relativa alle opere di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente comma. Per la progettazione e direzione lavori e' ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del consorzio attesti la mancanza in organico di professionalita' adeguata. Le attivita' di progettazione possono essere ricomprese tra quelle previste dall'art. 4 del presente statuto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45; g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della regione, dell'autorita' di distretto, della provincia, dei comuni o delle comunita' montane, nell'ambito delle rispettive competenze; h) promozione e partecipazione ad iniziative per valorizzare la competitivita' e l'economia del sistema agricolo e agro-alimentare e per sostenere e partecipare allo sviluppo socioeconomico, territoriale e ambientale del comprensorio di competenza, ivi comprese le attivita' di rilevanza economica; i) organizzazione e gestione di servizi collettivi avanzati per le imprese agricole tesi a sviluppare una produzione agricola sostenibile: nel campo dell'agrometeorologia, della fitopatologia, dello studio e della valutazione dei suoli e delle terre, dell'agricoltura di precisione. 3. Ii consorzio di bonifica in materia di difesa del suolo puo' svolgere i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'ente competente che ne sostiene i costi, mantiene la titolarita' dell'intervento eseguito nonche' l'obbligo di vigilanza, gestione e manutenzione dello stesso: a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonific? ; b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione; c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse; d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi; e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati; f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc. , ad esclusione di quelli privati; g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano; h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari. I) attivita' riguardanti la stabilita' dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrita' e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali; al fine di non aggravare le condizioni di criticita' idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, e' necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilita' superficiale debbano rispettare il 3 principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi devono essere rispettati anche per le aree gia' urbanizzate oggetto di interventi edilizi. 4. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei consorzi di bonifica, il consorzio puo' realizzare in concessione per lo stato, la regione ? altri enti pubblici operanti in abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti e senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d. Lgs. 152/2006. 5. In materia ambientale, il consorzio di bonifica, senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza, puo': a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del d. Lgs. 152/2006; b) provvedere, direttamente o su incarico di enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza; c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente; d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio puo' essere svolto solo su richiesta dei comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che puo' essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei consorzi e senza oneri a carico di questi. 6. 7. Ii consorzio puo' esercitare attivita' di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento; puo' altresi valorizzare le proprie strutture ed infrastrutture idrauliche che hanno caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali, paesaggistiche ed ambientali. 8. Ii consorzio persegue inoltre le compatibili ulteriori finalita' secondo gli indirizzi programmatici ed operativi propri della regione abruzzo. 9. Oltreche' organismo per l'esecuzione di opere di iniziative approvate per conto della regione abruzzo, il consorzio e' organismo di promozione (iniziative tecniche e di studio), di progettazione e di collaborazione con la stessa regione e con altri soggetti istituzionali operanti nel territorio. 4 10. Ii consorzio, previa formale assunzione di provvedimenti amministrativi e tecnici resi esecutivi, puo' procedere: a) alla realizzazione di iniziative miranti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nel proprio comprensorio nonche' alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio consortile; b) a realizzare iniziative miranti allo sviluppo e alla difesa del territorio, in particolare ponendosi quale realta' di possibile riferimento e collegamento con l'istituzione, l'attivita' competenze delle aree protette, il cui comprensorio e' contiguo; e le c) a svolgere ogni altra funzione tecnico-amministrativa nonche' gestionale, anche in nome e per conto della generalita' dei proprietari consorziati, per l'esecuzione dei deliberati e progetti che l'autorita' di distretto intendesse realizzare o affidare; d) puo' svolgere attivita' a rilevanza economica per il trattamento di rifiuti e reflui e per la distribuzione di acqua per usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile.
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