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Art. 2 finalita' e funzioni 1. Il consorzio, ente pubblico economico non commerciale (art. 3, comma 1 l. R. F. V. G. 28/2002), svolge la propria attivita' conformandosi ai principi, alle disposizioni ed alle procedure previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai propri regolamenti al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla prevenzione del territorio e delle comunita' dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. 2. L'attivita' di bonifica e irrigazione svolta dal consorzio si configura quale strumento riconosciuto dall'amministrazione regionale per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 (art. 1, cc. 1 e 2 lr 28/2002). 3. Il consorzio e' altresi' strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatoria regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e della pianificazione regionale di sviluppo, nel rispetto della legge regionale 28/2002 e del regio decreto 215/1933 (art. 1, c. 2 lr 28/2002). 4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e del proprio comprensorio, il consorzio provvede alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di: a) opere di difesa dalle acque di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo; b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento, potenziamento e trasformazione delle reti irrigue, nonche' di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprieta', comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilita' connesse; d) opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale; e) opere di miglioramento fondiario; f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione; g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche compatibili con i sistemi informatici regionali; h) sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali e vicinali; i) impianti per la produzione di energia elettrica; j) opere intese a tutelare la qualita' delle acque irrigue; k) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua; l) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche. 5. Il consorzio realizza le opere e gli interventi che possono essergli affidati in delegazione amministrativa intersoggetiva ai sensi della legge regionale 28/2002 (art. 1, c. 3, art. 2, c. 4 e artt. 4), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici) (art. 51) e della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) (artt. 43 e 45) nonche' ai sensi di specifiche norme di settore. 6. Nelle more dell'approvazione del piano di bonifica e di tutela del territorio l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche, puo' essere disposta dall'amministrazione regionale con specifici provvedimenti di finanziamento (art. 5, c. 7 lr 28/2002). 7. Al consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale (art. 2, c. 5 e art. 8 l. R. 28/2002). 8. Il consorzio puo' altresi': a) assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 (disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale) e di tutte le altre opere in interesse particolare di un solo fondo o comuni a piu' fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalita' delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica; b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni e della loro qualita', la promozione di organismi associativi, nonche' curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale; c) provvedere, in concorso con gli enti competenti, alla tutela dall'inquinamento delle acque; d) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici; e) affidare in convenzione ad imrpese agricole, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 dell al. 5 marzo 2001, n. 57), la manutenzione di opere pubbliche (art. 4, c. 4 lr 28/2002); f) assumere le funzioni gia' proprie di consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993 n. 520 (soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) (art. 4, c. 2 lr 28/2002); g) realizzare e gestire la viabilita' rurale anche in concorso con le altre amministrazioni pubbliche; h) provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici sia ad altre utilizzazioni, in particolare nei settori agricolo ed industriale, di interese delle comunita' locali; i) assumere incarichi attinenti ai compiti istituzionali per la progettazione, la direzione lavori e la realizzazioner di opere nonche' per la gestione di servizi, anhche al di fuori del comprensorio consortile; j) provvedere alla progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche affidate da enti pubblici, anche al di fuori del comprensorio consortile (art. 1, c. 3 lr 28/2002).
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