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1. Il consorzio effettua, per conto dei produttori associati e degli importatori, con carattere di prevalenza, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito raee) e di pile ed accumulatori (di seguito ripa) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei raee e dei ripa, secondo principi rivolti alla protezione dell'ambiente e della salute umana, alla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito aee) e nelle pile ed accumulatori (di seguito pa). 3. Il consorzio, anche su indicazione del centro di coordinamento raee di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito centro di coordinamento o cdc raee), adempie all'obbligo di ritiro dei raee e dei ripa di origine domestica provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori, dagli utilizzatori finali e da qualsiasi altro luogo secondo le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del centro di coordinamento raee e del centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (di seguito cdcnpa), quando applicabili. Il consorzio organizza la raccolta di raee domestici anche presso gli ulteriori punti di raccolta previsti dalla legge. Il consorzio, nell'interesse dei propri consorziati e di altri soggetti che affidino al consorzio servizi di ritiro di questa tipologia di rifiuti, organizza e gestisce altresi' un sistema di raccolta differenziata dei raee professionali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e dei ripa provenienti da nuclei diversi dai domestici. 4. Il consorzio concorre, per conto dei produttori o importatori consorziati, al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva il riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, il trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei raee e dei ripa, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. 5. Il consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei raee domestici in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria. 6. Il consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri a carico di ciascun produttore consorziato. 7. Il consorzio puo' stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali. 8. Il consorzio predispone e trasmette al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione: a) un piano specifico di gestione dei raee relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate; b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale. 9. Ogni anno il consorzio inoltra al comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. 10. Il consorzio comunica annualmente al registro nazionale dei produttori di aee i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato dai propri consorziati e le eventuali garanzie finanziarie di cui all'allegato x del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 11. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei consorziati, in relazione ai settori di riferimento, e puo' costituire enti e societa' e assumere partecipazioni in societa' gia' costituite, previa autorizzazione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e societa' e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalita' determinati dal presente statuto. L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti dal consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 12. Per il conseguimento del proprio oggetto il consorzio potra' svolgere le seguenti attivita', sia attraverso le proprie strutture, sia attraverso la stipulazione di contratti di cooperazione e di servizio con soggetti terzi: (a) garantire e vigilare che i consorziati contribuiscano ai costi ed adempiano ai propri obblighi relativamente alle operazioni di trasporto raccolta, ritiro, trattamento, reimpiego, recupero, riciclaggio e smaltimento dei raee e dei ripa ai sensi delle disposizioni di legge e del presente statuto; (b) promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile; (c) promuovere lo sviluppo di strumenti e tecnologie innovative per l'impiego di materiali meno inquinanti e maggiormente riciclabili; (d) prestare la propria attivita' anche a favore di soggetti non consorziati, purche' la prestazione della propria attivita' a favore dei non consorziati non rappresenti l'attivita' prevalente del consorzio e sia in ogni caso compatibile con l'oggetto e le finalita' consortili; e) effettuare studi, attivita' di ricerca, progetti pilota ed analisi finalizzati a migliorare economicamente e tecnicamente il ciclo delle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei raee e ripa; (f) assumere contratti di agenzia o di mandato in genere con o senza rappresentanza, di commissione e concessione con o senza deposito da societa' ed imprese in genere, sia commerciali che industriali, nazionali ed estere, nel settore della gestione dei raee e dei ripa; g) svolgere, a titolo gratuito e oneroso, tutte le attivita' di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria che siano strumentali, complementari e sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse con le attivita' di cui alle lettere che precedono. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attivita' qualificata come finanziaria. Il consorzio imposta la propria azione secondo metodi di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza e si astiene da qualsiasi atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire o illegittimamente restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.
Parole chiaveIl settore principale di Consorzio Ecoped è Ingrosso prodotti di consumo, con particolare riferimento a Ingrosso altri prodotti di consumo. Il codice 46.18.97 (ATECO) descrive l'attività come: Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari).
In base alla tassonomia UE, Consorzio Ecoped è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 318.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.