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Art. 3) il consorzio, che non ha fini di lucro, si propone di organizzare in modo unitario, di incrementare e di valorizzare le produzioni e i servizi delle imprese consorziate, che esercitano la loro attivita' nel settore edilizio e in quelli ad esso affini o complementari ed in quello della gestione di servizi per pubbliche amministrazioni e per privati. Il consorzio si propone, in particolare: - di regolare tra i consorziati, a mezzo di assegnazioni, l'esecuzione dei lavori, opere, forniture, servizi, e gestioni assunti; - di provvedere, in collaborazione con i consorziati, alla verifica dei progetti ed alla compilazione di preventivi di lavori e di forniture, afferenti qualsiasi tipo di commessa pubblica o privata; - di assistere i propri consorziati nella conduzione amministrativa, tecnica ed economica delle commesse assunte. Art. 4) - il consorzio - nell'ambito degli scopi e per le finalita' prima indicate - esercitera' le attivita' di costruzioni edili, stradali, idrauliche, di esecuzione di opere pubbliche e private in genere, nonche' tutte le attivita' affini e connesse, e precisamente: a) la costruzione di abitazioni di lusso e non di lusso, economiche e popolari, di villaggi turistici e residence, di alberghi e ristoranti, secondo le piu' vantaggiose disposizioni vigenti in materia, avvalendosi, ove necessario, di contributi statali o regionali o del credito agevolato previsti dalle leggi vigenti e future in materia di edilizia; b) la compravendita sia in blocco che in modo frazionato, la cessione, la locazione anche ultraventennale, la lottizzazione, l'urbanizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione, la permuta di terreni e beni immobili sia rustici che urbani, sia commerciali che abitativi od industriali; c) la gestione, il recupero, il restauro e la trasformazione di fabbricati civili, rurali, commerciali, industriali, artigianali e stabilimenti per conto proprio e per conto terzi; d) la realizzazione di progetti con costruzione e ristrutturazione di fabbricati, con impiantistica in campo elettrico, idraulico e del riscaldamento in osservanza alle leggi vigenti ed al d. M. 37/2008; e) l'assunzione da amministrazioni statali anche autonome, da province, da comuni e da qualsiasi ente pubblico, nonche' da privati, di appalti per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi nel campo edile; f) la fabbricazione e il montaggio di tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera; g) lavori stradali, aeroportuali, ferroviari, idroelettrici, marittimi e costruzione di ponti e gallerie; h) la costruzione di acquedotti, fognature, lavori di bonifica montana e forestali; i) commercio di inerti; l) movimentazione terra con scavo; m) sfruttamento di cave e lavori di bonifica con estrazione di materiali e inerti; n) lavorazione del legno, del ferro e dell'acciaio inossidabile; o) demolizione di edifici e sistemazioni di terreno. La societa' puo' concorrere a gare di appalti pubblici o privati per l'esecuzione delle opere e delle attivita' prima indicate. La societa' potra' compiere, inoltre tutte le operazioni mobiliari, immobiliari o finanziarie ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale o pertinenti; potra' anche assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o societa' aventi oggetto sociale analogo affine o complementare al proprio, nonche' prestare garanzie, anche reali, a favore di terzi. L'attivita' finanziaria e l'assunzione di partecipazione in altre imprese non potranno essere rivolte al pubblico e dovranno avvenire nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Art. 5) - per la realizzazione dei propri scopi e per l'esercizio delle attivita' che costituiscono il proprio oggetto, il consorzio - agendo in nome proprio o anche in nome e per conto delle imprese consorziate - potra': a) partecipare ad appalti pubblici e privati, ed in genere alle trattative per l'affidamento e l'esecuzione di lavori edili, e stipulare i contratti relativi; b) stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati per la costruzione e la gestione di fabbricati ed opere di qualsiasi natura e destinazione e di infrastrutture urbane, e per la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, il recupero e la riqualificazione di aree urbane e la loro organizzazione; per l'assunzione di servizi pubblici, quali - in via esemplificativa - i trasporti, la raccolta, lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti urbani, il disinquinamento ambientale e simili; c) organizzare, coordinare, disciplinare il flusso delle commesse, l'esecuzione dei lavori ed in genere l'attivita' di impresa dei consorziati, curare i rapporti con i committenti e le altre amministrazioni o enti interessati; d) compiere tutti gli atti ritenuti utili o necessari per l'attuazione dell'oggetto del consorzio. Art. 6) - nell'assegnazione a ciascuno dei propri consorziati delle varie "fasi" o "parti" delle commesse, il consorzio terra' conto, oltre che dell'oggetto delle commesse, dei requisiti posseduti da ciascun consorziato, tra i quali quello della specializzazione.
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