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3. 1 il consorzio ha scopo mutualistico e non di lucro e per oggetto il coordinamento e lo svolgimento, attraverso un'organizzazione comune, delle fasi di attivita' di impresa dei consorziati relative all'approvvigionamento dell'energia elettrica, del gas e di altre energie necessarie alle attivita' dei consorziati, all'approvvigionamento dei servizi generali d'azienda, quali ad esempio telefonia, smaltimento rifiuti, pulizie industriali, all'approvvigionamento di acqua ed utilities varie. 3. 2 il consorzio potra' compiere inoltre, al solo fine di conseguire lo scopo mutualistico sopra indicato, tutte le operazioni commerciali, industriali, agricole, finanziarie, mobiliari (con espressa esclusione dell'intermediazione mobiliare professionale) o immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento di detto scopo, compreso l'acquisto, la produzione, l'erogazione o la vendita di energia elettrica, gas, acqua, altre risorse, servizi generali o utilities per, oppure a, non consorziati. 3. 3. Rientrano, in particolare, nell'oggetto sociale: a) l'approntamento di tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori; b) la trattativa e l'acquisto da produttori nazionali e internazionali, l'importazione, la ripartizione tra i consorziati e il trasporto ai consorziati di energia elettrica ai sensi delle vigenti normative; c) l'effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici; d) la promozione di iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei consorziati; e) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati per materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale; f) la partecipazione a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguono obiettivi analoghi o connessi a quelli propri del consorzio; g) il compimento - all'esclusivo scopo di realizzare l'oggetto consortile - di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, con espressa esclusione di quelle previste dalla legge, ritenute necessarie o utili dal consiglio direttivo e la promozione, la costituzione o comunque la partecipazione a forme di aggregazione con soggetti aventi oggetto analogo al proprio. 3. 4 condizioni e modalita' di funzione dei servizi consortili da parte dei consorziati sono disciplinate da uno o piu' regolamenti consortili che saranno predisposti dal consiglio direttivo, al quale spetta, altresi', stabilire, tenuto conto della partecipazione ai servizi consortili, la determinazione dell'entita' dei contributi periodici o dovuti una tantum dai consorziati.
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