Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3. Il consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve comportare il conseguimento ne' la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. In particolare, il consorzio si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione del-la produzione di servizi e la commercializzazione dei prodot-ti dei consorziati, di migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi. Al fine di perseguire tali obiettivi, esso avra' come oggetto le attivita' di facchinaggio, movimentazione di merci, tra-sporto su strada per conto terzi, pulizie in genere. Il consorzio potra' inoltre: istituire laboratori, impianti, magazzini e qualsiasi altro locale necessari per l'espletamento delle attivita' consortili; acquisire o prendere in affitto magazzini, laboratori, uffi-ci, macchinari e materiali, sempre per l'espletamento delle attivita' consortili; curare la trattazione e l'acquisizione di prestazioni da ri-partire fra i consorziati; promuovere sistemi di acquisto collettivo, a seguito di ri-chieste dei consorziati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti; assumere commesse di lavoro da privati o enti pubblici; ri-partire tra gli associati le fasi della lavorazione in modo da creare lavorazioni a catena ed ottimizzare la produzione; curare, su richiesta dei consorziati, le tecniche di produzione e, eventualmente, le procedure per acquisire commesse, nonche' analizzare attentamente il margine netto e/o lordo dell'utile di singoli affari e/o commesse; curare le tecniche di marketing nonche' la presentazione di prodotti e/o servizi in qualsiasi modo e luogo; promuovere sistemi di acquisto, di noleggio, di comodato, di utilizzo e stipulare convenzioni vantaggiose collettive direttamente alla fonte di produzione al fine di eliminare inutili intermediazioni ed abbattere i costi di produzione per quanto necessario in termini di forniture di materiali, mezzi ed attrezzature; partecipare a gare di appalto; assumere partecipazioni in altri consorzi e/o societa' aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio od essere parte locataria in contratti di locazione finanziaria; assumere personale dipendente per perseguire tutti gli scopi di cui sopra e svolgere attivita' impiegatizia; aderire ad organismi economici, sindacali e di categoria che si propongono finalita' affini alle proprie; curare la cultura produttiva e professionale dei dipendenti dei consorziati fornendo nuovi indirizzi in termini formativi e di perfezionamento, all'uopo organizzando corsi professionali e professionalizzanti; curare, migliorare e favorire, per il tramite di enti o asso-ciazioni apposite, la valutazione dei rischi per l'attivita' svolta da ogni singolo consorziato al fine di eliminare rischi d'impresa relativamente alle normative in vigore in tema di sicurezza sul lavoro. Il consorzio potra' conclusivamente compiere, in via meramente secondaria e non diretta e purche' non vietate dalla vigente normativa, tutte le operazioni commerciali, economiche, industriali, mobiliari ed immobiliari, tra cui anche le attivita' di costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni civili, industriali e di edilizia in genere, ivi inclusi i lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela anche ai sensi delle disposizioni dei beni culturali ed ambientali, attivita' tutte connesse con l'oggetto consortile, necessarie, utili e, quindi, strumentali al suo conseguimento e che debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme in materia consortile.
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