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Articolo 3 la cooperativa non ha fini di lucro, ma intende far partecipare i propri soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi e ispirandosi nell'attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione e' impegnata. La cooperativa ha per scopo la valorizzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso lo studio e il miglioramento delle tecniche di produzione, lavorazione, conservazione e trasformazione; il miglioramento della qualita' dei prodotti agricoli; la riduzione dei costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi; la promozione e il ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente e favoriscano la biodiversita'. La cooperativa puo' operare anche con i terzi. Articolo 4 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita nell'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto esclusivo lo svolgimento di tutte le attivita' agricole, e in particolare quelle previste dall'art. 2135 c. C. , dall'articolo 1 del d. Lgs. 18/05/2001 n. 228, dalla normativa nazionale e dell'unione europea, nonche' quelle strumentali e connesse, e comunque dirette alla migliore valorizzazione dei prodotti agricoli, nell'osservanza delle esigenze di rispetto, tutela e salvaguardia dell'ambiente. L'attivita' della cooperativa per quanto riguarda gli apporti di beni e le prestazioni di servizi, e' svolta prevalentemente nei confronti dei soci. In particolare, l'attivita' della cooperativa consiste in: a) attuare la raccolta, il condizionamento, la lavorazione, la surgelazione, la trasformazione agroalimentare, la conservazione, il trasporto, comuni, delle produzioni agricole in prevalenza conferite dai soci; b) assumere iniziative miranti alla valorizzazione economica e al collocamento delle produzioni dei soci, eventualmente svolgendo compiti di intervento sul mercato anche mediante ritiro dallo stesso delle produzioni conferite, secondo le regolamentazioni in atto e in armonia con le disposizioni nazionali e della unione europea; c) provvedere alla commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli surgelati, freschi, trasformati o conservati, e comunque di tutti i prodotti alimentari di origine agricola, semilavorati o finiti, ritenuti utili o necessari per il migliore svolgimento delle attivita' di cui alla precedente lettera a); d) tutelare la qualita' e/o l'origine delle produzioni adottando e divulgando marchi di vendita propri; e) realizzare la programmazione delle coltivazioni e delle quantita' da trasformare, fornendo altresi' i servizi utili ai soci, nell'ambito delle norme qualitative indicate nel regolamento interno previsto nell'art. 45, favorendo l'inserimento nella base sociale di ulteriori iniziative a carattere cooperativo operanti nel settore agricolo e alimentare; f) l'acquisto, la costruzione, l'affitto e la gestione di spacci, magazzini, stabilimenti produttivi, macchinari e impianti di lavorazione, laboratori, mense o servizi sociali; g) produrre direttamente o provvedere agli acquisti collettivi di antiparassitari, concimi, sementi e altri mezzi tecnici e prodotti utili all'agricoltura, all'uopo gestendo o coordinando la gestione di centri di produzione e/o vendita e di depositi, e stipulando convenzioni con ditte produttrici o fornitori per l'ottenimento delle migliori condizioni di acquisto; h) organizzare il controllo della filiera produttiva e commerciale, la tracciabilita', la rintracciabilita' e la certificazione, anche attraverso la gestione di laboratori di analisi, delle produzioni agricole; i) orientare e assistere le produzioni dei soci mediante l'assunzione di tecnici agricoli specializzati e l'istituzione di corsi di addestramento specifici; j) richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla u. E. , dallo stato, dalle regioni e da enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti o organismi pubblici o privati; k) provvedere alla concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi di produzione, alla regolarizzazione dei prezzi, al ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche' dirette a favorire la biodiversita', all'uopo deliberando regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione nonche' di tutela ambientale, vincolanti per tutti gli associati. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, come previsto dalla legge 31. 01. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative. In via non prevalente, accessoria e strumentale, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra': - compiere qualunque operazione commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, che sia ritenuta utile od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso: la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; l'assunzione, diretta e indiretta, di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di interessenze in societa', anche di capitali, enti e imprese aventi finalita' che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari, o comunque con oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del codice civile; la gestione e il coordinamento amministrativo e finanziario delle societa' partecipate e partecipanti, anche attraverso l'effettuazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi, con tassativa esclusione dell'attivita' professionale riservata, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4 comma ii della legge n. 197/91 e dell'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci; - emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari, partecipativi e non; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' finanziarie e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - prestare garanzie, fideiussioni e avalli a favore proprio, dei propri associati, o di terzi, anche per l'esecuzione di obbligazioni di societa' o imprese nelle quali partecipa o dalle quali e' partecipata, direttamente o indirettamente. La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, attraverso la raccolta di prestiti in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 11 del d. Lgs. N. 385 del 1/9/93 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo i criteri stabiliti dal c. I. C. R. , effettuata esclusivamente da soci e per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico. Le modalita' di raccolta sono disciplinate in apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. Restano, comunque, espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto principale, che all'aspetto piu' propriamente strumentale ad esso, le attivita' che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 1939, n. 1 del 1991, n. 197 del 1991 e con il d. Lgs. N. 385/1993, e ogni altra attivita' il cui esercizio sia vietato alle societa' cooperative a responsabilita' limitata.
Parole chiaveConsorzio Fruttadoro Di Romagna Società Cooperativa Agricola appartiene al comparto Servizi alle imprese e si occupa di Consulenza societaria. In base alla codifica ATECO, il codice 70.22.09 rappresenta: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Consorzio Fruttadoro Di Romagna Società Cooperativa Agricola è anche conosciuta con i nomi: "CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA", "SOCIETA CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA", "COOPERATIVA CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA", "SOCIETA COOPERATIVA CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA".
La dimensione aziendale colloca Consorzio Fruttadoro Di Romagna Società Cooperativa Agricola nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 126.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.