Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Il consorzio ha per oggetto: il perseguimento degli obiettivi di coordinamento e gestione dei rapporti con la regione abruzzo e con gli enti pubblici in relazione alla legge regionale n. 16 del 2002, nonche' il coordinamento tecnico, amministrativo e contrattuale in fase di realizzazione dell'investimento ed il coordinamento degli aspetti finanziari nelle fasi di collaudo finale e per tutto il periodo di durata del finanziamento, nonche': a) l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi richiesti dai singoli consorziati; b) la stipula di finanziamenti; c) la concessione di garanzie reali anche a favore di terzi; d) l'assegnazione delle strutture realizzate ai singoli consorziati; e) il frazionamento dell'ipoteca su ogni singola struttura; f) il compimento di qualsiasi altro atto necessario per il conseguimento dei benifici di cui alla l. R. 16/2002. Inoltre, rientra fra le sue finalita': la promozione di ogni forma dei consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi; lo sviluppo di ogni tipo di attivita' compreso quella commerciale e di rappresentanza sia a proprio favore che a favore dei consorziati e consociati; la realizzazione di studi di mercato, oltre alla verifica di progetti di fattibilita' in relazione alle singole attivita' dei consorziati ed a favore di questi ultimi; l'offerta di consulenza globale intesa quale espressione dell'insieme delle singole specializzazioni dei consorziati rivolta ad imprese private e ad organismi pubblici; l'attivita' formativa per il tramite del supporto specialistico dei singoli consorziati, da svolgere sia per conto di imprese private che di organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate a qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell'ambito di piani programmati di formazione professionale. Il consorzio e' investito del mandato di compiere, per conto delle singole unita' consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. L'attivita' che il consorzio svolge nei riguardi dei consorziati e' gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito. Il consorzio non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per attivita' promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attivita' svolte dalle societa' consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile. E' comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili. Il consorzio non e' tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'organo direttivo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis c. C. ; esso terra' comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati. +
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