Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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- la stipulazione di convenzioni con le case produttrici o con le grandi organizzazioni di distribuzione degli articoli inerenti al settore del ciclo e motociclo, (intendendosi come tali tutti i prodotti finiti, la componentistica e gli accessori relativi alla produzione ed alla commercializzazione di cicli e motocicli, nonche' l'abbigliamento sportivo e l'accessoristica legata alla attivita' sportiva ciclistica e motociclistica, nonche' i prodotti in qualsiasi modo legati direttamente od indirettamente a tale attivita' sportiva, quali a puro titolo esemplificativo gli attrezzi per l'allenamento ginnico), per l'acquisto degli stessi a condizioni di miglior favore rispetto a quelle normalmente applicate ai singoli consorziati; - l'acquisto o l'importazione, sia in nome proprio per la successiva rivendita ai consorziati, sia in nome e per conto degli stessi, degli articoli di cui al primo alinea; - la realizzazione in proprio o mediante affidamento di appalti a terzi, degli stessi articoli con marchio proprio da identificarsi, da distribuire per il tramite dei propri consorziati. Il consorzio potra' inoltre compiere tutte le operazioni industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attivita' di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91 e di cui ai decreti legislativi 385/93 e 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fideiussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purche' strumentali all'oggetto sociale. Il consorzio potra' altresi' assumere, con attivita' esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni in altri consorzi od enti aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine del collocamento e nei limiti previsti dal d. L. 143/91, convertito nella legge 197/91.
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