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1. La societa' consortile ha scopo mutualistico e non lucrativo. 2. Il consorzio persegue i compiti previsti dalle normative vigenti per le organizzazioni di produttori, a tal fine il suo scopo principale e' la pianificazione, concentrazione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni di carni bovine e suine di razza autoctona dei propri associati, ma potra', allo scopo di garantire la piena e razionale utilizzazione della propria struttura, sempre nel rispetto dei principi della mutualita' prevalente, svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. In particolare nell'ambito di tale funzione persegue i seguenti scopi: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita' nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (ce) n. 178/2002; f) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. 3. L'organizzazione di produttori, in particolare, si propone di: a. Valorizzare l'attivita' di allevamento con orientamento produttivo per le carni bovine e suine dei propri associati nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi dell'economia agricola europea. B. Provvedere alla programmazione e concentrazione dell'offerta delle carni bovine e suine di razza autoctona: "razza sarda; sardo - modicana; sardo - bruna"; c. Contribuire alla regolazione del prezzo relativo a vantaggio del produttore e allo scopo delibera regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione vincolanti per tutti i soci; d. Commercializzare le produzioni di carni bovine e suine di razza autoctona degli associati; e. Stipulare accordi e contratti necessari e utili al conseguimento degli scopi statutari; f. Assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g. Adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al reg. Ce 178/2002; h. Favorire l'accesso ai nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; i. Stipulare contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla produzione, alla conservazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione del prodotto; j. Trattare e commercializzare per la loro valorizzazione tutti, i prodotti agricoli ceduti dai soci, gestire direttamente, o tramite i propri soci, impianti per l'allevamento, la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti; k. Assicurare agli associati i mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti e fornire agli associati le informazioni circa le disponibilita' di prodotto e le possibilita' di collocamento; l. Promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' anche attraverso l'eventuale iscrizione nell'elenco delle d. O. P. /i. G. P. , previste nei regolamenti comunitari al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate; m. Adottare tecnologie innovative; n. Predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari o nazionali al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate anche tramite associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute secondo le disposizioni applicative nazionali e comunitarie; o. Realizzare iniziative relative alla logistica; p. Promuovere la stipula di convenzioni e di accordi anche di natura interprofessionale; q. Stipulare per conto degli associati accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; r. Stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonche' contratti per fornitura di servizi; s. Divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche di allevamento, di gestione dei residui per il rispetto ambientale, nonche' dell'organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore di interesse della societa'; t. Riscuotere in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare relativa quietanza liberatoria; u. Compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali; v. Gestire direttamente, o tramite organismi promossi collegati o partecipanti, impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti degli associati, compresi servizi logistici, quali piattaforme per la distribuzione dei prodotti; w. Concedere fideiussioni od avalli a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate; x. Provvedere all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci dei mezzi tecnici, imballaggi, attrezzature, macchine e quanto altro necessario per la produzione; y. Rilevare e divulgare dati ed informazioni di mercato per l'individuazione delle migliori condizioni di offerta del prodotto e per la ricerca di sbocchi commerciali; z. Promuovere azioni di informazione, educazione alimentare e promozione dei consumi, indirizzate ai consumatori, anche adottando appositi marchi, al fine della valorizzazione del prodotto carne sui mercati; aa. Indirizzare e collaborare alla realizzazione di ricerche e sperimentazioni ed al trasferimento di nuove tecnologie, d'intesa con gli istituti sperimentali e con gli enti pubblici e privati competenti; bb. Rappresentare i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni di carni bovine e ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di organizzazione di produttori; cc. Formulare proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e presentare progetti per la valorizzazione economica del prodotto; dd. Realizzare, favorire e promuovere progetti connessi alla valorizzazione dei prodotti della filiera delle carni bovine, ed in particolare, oltre al prodotto intero, dei lavorati e semi-lavorati; ee. Acquistare mangimi, prodotti, attrezzature, macchinari e, in genere, quanto occorrente per la razionale produzione, utilizzando contestualmente la manodopera necessaria alla razionale conduzione degli allevamenti, e con eventuale e contestuale acquisto e affittanza di terreni da gestire in forma associata; ff. Promuovere programmi di assistenza tecnica e di difesa sanitaria degli allevamenti; gg. Svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di partecipare alla gestione di interventi sul mercato in collaborazione con le unioni di organizzazioni di produttori e/o con la pubblica amministrazione. Per tale effetto la organizzazione di produttori ha l'obbligo di imporre ai propri aderenti i seguenti obblighi: a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori; b) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio; c) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori; d) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione di produttori con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 % del prodotto secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali; e) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette; f) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto, dai regolamenti, e dalle norme sulle organizzazione di produttori, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
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