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1. L'ambito territoriale di intervento del consorzio e' delimitato dal territorio degli enti consorziati. 2. In tale ambito il consorzio persegue, ai sensi dell'art. 36, 5' comma della l. 5. 10. 1991, n. 317, la finalita' di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. 3. A tale scopo realizza e gestisce, nel citato ambito territoriale, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, incubatori, porti, centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e degli imprenditori ed ogni altro servizio sociale connesso con la produzione industriale; espleta le attivita' e svolge le funzioni che gli siano demandate dalla regione; assume qualunque iniziativa sia utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. 4 . In particolare il consorzio provvede: a) all'effettuazione di studi, progettazioni e di ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo produttivo del territorio come sopra delimitato; b) all'acquisizione, promuovendo, se ne ricorrano i presupposti, espropriazioni per pubblica utilita', delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per consentire l'impianto delle singole aziende; c) alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse consortile, comunque utili alle proprie finalita' istituzionali anche se ubicati al di fuori dell'ambito territoriale come sopra delimitato; d) alla costruzione di rustici industriali da vendere o cedere in locazione ad imprese per lo svolgimento di attivita' produttive ed economiche in forma singola od associata; e) alla vendita od alla cessione in uso alle imprese delle aree e degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal consorzio; f) alla realizzazione e gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualita' dei prodotti e per l'analisi delle acque, dell'aria e dei rifiuti; g) ad assumere e promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attivita' produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il consorzio; h) a promuovere la costituzione delle societa' consortili miste di cui all'art. 27 del la l. 5. 10. 1991, n. 317; i) a promuovere gli strumenti della programmazione negoziata di cui alla l. N. 662/96, art. 2, 203' comma; j) alla redazione, in conformita' alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale; k) promozione del territorio e valorizzazione degli attrattori infrastrutturali quali porto ed aeroporto anche attraverso la realizzazione di eventi regionali e territoriali; l) azioni di partnership - anche attraverso azioni di formazione per la creazione della cultura di impresa - e comunicazioni finalizzate alla promozione industriale e turistica del territorio e alla attrazione di nuovi insediati e cittadini; m) varo e alaggio imbarcazioni di qualsiasi tipo e operazioni di cantieristica di qualsiasi tipo sia navale che industriale; n) partecipazione a fondazioni di qualsiasi natura; o) promuovere tutti gli strumenti di programmazione negoziata di natura comunitaria, nazionale, regionale e locale 5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il consorzio puo' promuovere o partecipare a societa', a consorzi o societa' consortili, nonche' stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge n. 142/90 e successive modifiche. E' comunque inibita la partecipazione del consorzio al capitale di rischio di societa' od imprese che svolgono attivita' produttive. 6. La collaborazione di cui all'art. 36, comma 5', della l. 5 ottobre 1991 n' 317 e' assicurata mediante la partecipazione agli organi consortili.
Parole chiaveIl codice ATECO 43.99.09 corrisponde all'attività: Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.
Secondo i criteri europei, Consorzio Industriale Provinciale Dell'ogliastra è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.