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La societa' consortile ha per oggetto la promozione, l'organizzazione, il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta produttiva, con particolare riferimento ai settori della pesca ed acquicoltura. Essa pertanto potra' operare nei seguenti campi: - della pesca ed acquicoltura; - della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; - della programmazione delle attivita' produttive per la pesca e l'acquicoltura, la cattura dei prodotti ittici, la loro lavorazione (e/o trasformazione), commercializzazione, esportazione e valorizzazione commerciale; - dei servizi e fornitura di mezzi tecnici per le attivita' di pesca e di acquicoltura; - della predisposizione e gestione di piani nella ricerca, adattamento e sperimentazione di innovazioni di processo e di prodotto per l'attivita' della pesca e acquicoltura e nelle fasi derivate, per la lavorazione e trasformazione dei prodotti e dei sotto prodotti della filiera ittica; - della predisposizione e gestione di piani per l'utilizzo anche a fini energetici dei prodotti e sotto prodotti della pesca e acquicoltura; - della predisposizione e gestione di piani per il risparmio energetico nei cicli produttivi della attivita' della pesca e acquicoltura e delle attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; - della predisposizione e gestione di piani per la riproduzione dell'impatto ambientale dei cicli produttivi delle attivita' della pesca e acquicoltura e delle attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; - della predisposizione e gestione di piani per la razionalizzazione e ammodernamento dei sistemi di trasporto applicati alle attivita' della pesca a acquicoltura e alle attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; - della predisposizione e gestione di piani nella formazione delle risorse umane relativi alle attivita' della pesca e acquicoltura e alle attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; - della predisposizione e gestione di piani nel turismo ittico (ittiturismo e pescaturismo); - nella predisposizione e gestione di piani per la gestione di parchi marini; - nella predisposizione e gestione di piani per la gestione di attivita' culturali, sportive e ricreative in zone costiere; - della predisposizione e gestione di piani di miglioramento dell'impatto dei processi produttivi sul territorio, sulla struttura sociale e sul paesaggio della fascia costiera; - della predisposizione e gestione di interventi finalizzati a favorire processi di internazionalizzazione delle aziende aderenti alla societa' e delle produzioni e/o servizi da queste erogati. Per il perseguimento degli scopi consortili descritti, la societa' potra' attuare, per se stessa e per i consorziati, richieste di finanziamento, nel quadro delle risorse rinvenienti dai fondi nazionali, regionali e comunitari e, pertanto, con specifico riferimento allo strumento del contratto di programma potra': - coordinare, anche costituendosi in consorzio con altre societa' consortili con medesimo oggetto e finalita', i piani di investimento di ciascun socio, nelle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla commissione della unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali - obbiettivi i, 2 e 5 bis - nonche' in quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 92, punto 3, lettera c), del trattato di roma, in modo da formare un piano progettuale globale ed unitario concordato con i soci, al fine della stipula con il ministero del bilancio e della programmazione economica di un contratto di programma, a valere sulla legge 19. 12. 1992 n. 488, ai sensi della legge 23. 12. 1996, n. 662, come integrata dall'articolo 25, comma 3, della legge 24. 6. 1997, n. 196, e delibere cipe del 25. 2. 1994 e del 21. 3. 1997 aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative finalizzate al riequilibrio ed all'incremento di occupazione e di competitivita' del settore; - sottoporre il piano progettuale unitario, con le modalita' e con gli effetti previsti dalla delibera cipe 25 febbraio 1994, e 21 marzo 1997, al ministero del bilancio e della programmazione economica, apportandovi, con l'accordo dei soci, le eventuali modifiche e integrazioni richieste dall'amministrazione a seguito della prevista fase di accesso alla programmazione negoziata di cui alla sopraccitata legge 23. 12. 1996, n. 662, come integrata dall'articolo 25, comma 3, della legge 24. 6. 1997, n. 196, con l'obbiettivo di giungere alla stipula del contratto di programma di cui al precedente primo punto; - rappresentare i soci dinanzi alle pubbliche amministrazioni nel corso delle trattative per la stipula del contratto di programma e nelle eventuali trattative al fine della redazione di adattamenti o modifiche del piano progettuale in fase esecutiva; - rappresentare i soci dinanzi alle amministrazioni locali, regionali e centrali, i dicasteri del tesoro, bilancio e programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle finanze, dell'industria, commercio ed artigianato; dell'ambiente e della universita' e ricerca scientifica, nonche', per quanto possa occorrere, dinanzi agli organi dell'unione europea; - supportare i soci e rappresentarli nei confronti di banche e/o societa' finanziarie, e/o societa' di monitoraggio, e/o societa' di consulenza, nelle trattative e nella stipulazione delle migliori condizioni e modalita' di finanziamento e di gestioni dell'iniziativa; - sottoscrivere unitamente ai singoli soci, e/o anche in loro nome e per conto, il contratto di programma, quale garante dei patti sottoscritti dai singoli soci, pur senza costituire in alcun modo la figura giuridica dei soci, che rimangono titolari e unici responsabili dei progetti di investimento e delle agevolazioni per le quali offrono le relative garanzie; - realizzare quanto previsto a carico della societa' consortile nel contratto di programma; - realizzare e/o promuovere centri di ricerca e progetti, anche consortili, di ricerca idonei allo sviluppo di attivita' di ricerca avanzata nel settore di appartenenza dei soci e di societa', enti, istituti, ed altri soggetti terzi; - seguire, coordinando le attivita' dei soci, le fasi di attuazione del contratto di programma; - prestare assistenza ai soci per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto di programma, nonche' per l'ottenimento di altre agevolazioni nazionali e/o comunitarie comunque non cumulabili con le agevolazioni a valere sulla legge 19. 12. 1992 n. 488 e/o comunque per investimenti non oggetto di agevolazioni con il contratto di programma; - conferire incarichi di assistenza e consulenza a societa' e/o professionisti, nell'interesse dei soci, stabilendone modalita', termini e compensi, al fine dell'accesso, attuazione ed esecuzione di tutto quanto necessario per addivenire alla stipula, ed alla successiva attuazione e gestione, del contratto di programma; - progettare, realizzare e gestire attivita' e servizi di interesse comune a favore dei soci quali dotazioni infrastrutturali di carattere collettivo; - promuovere interventi finalizzati alla promozione delle produzioni tipiche, dei prodotti tradizionali ed alla pubblicita' dei prodotti di qualita' con ogni mezzo, quindi, anche in via telefonica; - predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli associati, per la loro diffusione e per l'innovazione e il miglioramento della produzione, curandone la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali, anche al fini di favorire ed assistere l'impresa nella ricerca di partner per la costituzione di joint- ventures all'estero; - erogare i servizi di assistenza tecnica e consulenza, quali ad esempio assistenza all'introduzione di sistemi di qualita' attraverso lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologia e di sperimentazione da attivare mediante la collaborazione tra centri di ricerca universitaria ed extra universitaria, realizzazione di studi, ricerche di mercato e di piani di marketing, l'approntamento di cataloghi e lo sviluppo di azioni pubblicitarie, creazione d'impresa; - promuovere interventi finalizzati al potenziamento e diversificazione della struttura produttiva locale mediante elevazione della qualita' dei prodotti/servizi, integrazione delle filiere produttive, creazione d'impresa, acquisizione, progettazione, realizzazione e gestione di aree attrezzate, mercati ed aste pubbliche, centri logistici, spazi espositivi e/o commerciali, per insediamenti produttivi ed associati anche al fine di esplicare le attivita' previste dalla legge 317/91 e sue successive modifiche; - partecipare a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri; - sviluppare la formazione professionale ed il perfezionamento dell'istruzione della categoria, anche al fine di introdurre nuove tecnologie e metodi per il miglioramento delle categorie operanti nei settori di interesse. La societa' consortile potra' altresi' impiegare, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque in misura non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti e cosi', tra loro: - concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che si rendono necessarie; - compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 c. C. ; - partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese. Tenuto conto dello scopo prettamente consortile, la societa' tendera' a conseguire il pareggio di bilancio.
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