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La organizzazione di produttori non ha fini di lucro, ma intende far partecipare i propri soci ai benefici della mutualita'applicandone i metodi e ispirandosi nella attivit ai principi della parit di trattamento nello svolgimento dell attivit mutualistica e della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione impegnata. La organizzazione di produttori costituita in forma di societa' cooperativa e, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento ce n. 2200/1996 e dai successivi regolamenti recanti le modalita' di applicazione, nonche'dal d. Lgs. 228/2001 e dalla normativa nazionale di recepimento. La organizzazione di produttori ha per scopo: 1) di assicurare la programmazione della produzione agricola e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti nel settore dell'agricoltura; 3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione nel settore agricolo; 4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita'delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversita'; 5)di assicurare la trasparenza e la regolarit dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli; 6)di adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilit , anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di cui al reg. To ce 178/2002. Per tale effetto la organizzazione di produttori pu provvedere, a livello indicativo e non esaustivo, a porre in essere le seguenti attivita': a) commercializzare, quale attivita'principale, i prodotti dei soci aderenti per i quali riconosciuta; il valore di tale produzione commercializzata non deve essere inferiore al valore delle sue altre attivita'; b) concentrare l'offerta, ridurre i costi di produzione, regolarizzare i prezzi, ricorrere a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente, nonche'favorire la biodiversita' e all'uopo deliberare regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione nonch di tutela ambientale vincolanti per tutti gli associati; c) condurre in modo associato i terreni di proprieta' o nella disponibilita' dei soci, nonche' svolgere tutte le attivita' agricole connesse; d) acquistare e/o affittare i terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura; e) costruire e/o acquistare impianti produttivi utili per lo svolgimento della attivita' sociale; f) effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere, ivi inclusa l'acquisizione di partecipazioni in societa' enti o organismi con attivita' affini, strumentali o connesse, al fine del migliore raggiungimento degli scopi istituzionali e/o dell'adozione dei programmi operativi di cui al reg. Ce n. 2200/96 e successivi regolamenti modificativi e attuativi; g) compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti l'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, nonche' assistere i soci nelle stesse operazioni; h) acquistare, produrre e commercializzare concimi, fitofarmaci ed in genere prodotti chimici, biologici e meccanici connessi alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; i) acquistare, produrre e commercializzare per conto proprio, dei soci e di terzi, attrezzature agricole o, comunque, meccaniche connesse alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; j) promuovere e agevolare la ricerca di specie colturali ortofrutticole anche in vivaio, curandone la certificazione, la produzione e la commercializzazione; k) previa deliberazione dell'organo amministrativo, aderire ad associazioni nazionali, a consorzi, cooperative e societa', nonche', in particolare, ad altre associazioni di organizzazioni di produttori (a. O. P. ), anche di filiera (o. P. F. ) e a macro organizzazioni commerciali (m. O. C. ) ai sensi della normativa vigente; l) raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, stando a quanto stabiliscono le norme in vigore; m) rappresentare i produttori soci nei confronti della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alla produzione ortofrutticola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato insito nel rapporto di societa'; n) rappresentare e assistere i produttori soci nei rapporti con organizzazioni e enti privati che hanno scopi affini a quelli della organizzazione di produttori utili al raggiungimento di questi; o) esercitare compiti di intervento sul mercato; p) stipulare per conto dei soci accordi e contratti, necessari o, comunque, utili al raggiungimento degli scopi statutari; q) stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonch contratti per fornitura di servizi necessari a tali scopi; r) divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, della gestione dei residui rispettose dell'ambiente, nonche' dell'organizzazione di mercato limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la organizzazione di produttori; s) partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; t) istituire sia direttamente, sia aderendo ad organismi all'uopo costituti, sistemi e meccanismi anche finanziari per la vendita e il ritiro dei prodotti dal mercato; u) riscuotere in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; v) gestire direttamente o tramite societ o organismi promossi, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti dei soci; w) concedere fideiussioni o avalli a favore dei propri soci o di societa' collegate, controllate o partecipate; x) effettuare, senza scopo di lucro e con gestione separata, la trasformazione dei prodotti, con strutture proprie e/o dei propri associati e nell'interesse dei produttori soci; y) assicurare ai produttori soci mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti e fornire ai soci le informazioni circa le disponibilit del prodotto e la possibilita' di collocamento; z) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; aa) predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi costituiti e alimentati dai contributi dei soci e di organismi comunitari e/o nazionali; bb) avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge disposte dall'ue, dallo stato, dalla regione e da enti locali nonch dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati; fatto divieto alla organizzazione di produttori di svolgere l'attivita' di cui alle leggi 1/91 e 197/91. Cc) qualora l'organizzazione di produttori sia divenuta rappresentativa, ai sensi dell'art. 18, parr. 2 e 3, reg. Ce, n. 2200/96, all'interno della propria circoscrizione economica, della produzione e dei produttori per un dato prodotto per cui ha ottenuto il riconoscimento regionale pu richiedere all'amministrazione statale competente che renda obbligatorie, per i produttori non aderenti alla organizzazione di produttori stabiliti nella medesima circoscrizione economica, le proprie regole adottate ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. C), punto 1, reg. Ce n. 2200/96, nonche' le proprie regole in materia di ritiro, qualora esse soddisfino i requisiti di cui all'art. 18, par. 1, lett. B) del reg ce n. 2200/96. La organizzazione di produttori perseguira', inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati, in materia, da successivi regolamenti comunitari e da successive norme nazionali e manterr il riconoscimento per la categoria ortofrutticoli , prevista dall'art. 11, paragrafo 1, lettera a), punto i) del reg. Ce n. 2200/96 gi ottenuto dall'op consorzio lu. P. O. Di soc. Coop. Con decreto del presidente della regione basilicata n. 31 del 13/02/2001.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 82.99.99) è: Altri servizi di sostegno alle imprese nca.
Secondo i criteri europei, Consorzio Lucano Produttori Ortofrutticoli - Consorzio Di Societa Cooperative - In Sigla Consorzio Lu.p.o. Di Soc. Coop. è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2006.