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Il consorzio agisce in nome proprio, ma per conto e nell'interesse di tutti o di parte dei consorziati, non ha scopo di lucro ed operera' per impegno reciprocamente assunto dai consorziati, che istituiscono, a tal fine, una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 2602 codice civile e dell'art. 6 della legge 3 aprile 1976 n. 374, tendente alla promozione di tutte le iniziative preordinate alla realizzazione o gestione di strutture comuni destinate al servizio di imprese associate. In particolare il consorzio ha per scopo l'istituzione di un "centro di istruzione automobilistica" quale previsto dall'articolo 123/7 del d. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 del nuovo codice della strada ed in esecuzione delle direttive di cui all'art. 335, comma 12, del dpr 16 dicembre 1992 n. 495 e del dm del 17 maggio 1995 n. 317. Per il raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra': 1) attivare e gestire tutte le operazioni inerenti il corretto funzionamento del "centro istruzione automobilistica" nell'osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari per effetto dell'entrata in vigore di altre disposizioni di legge in materia, oppure in applicazione di decreti e/o regolamenti di attuazione delle leggi stesse; 2) gestire autobus, autocarri, autotreni, motoveicoli, ciclomotori e quadricicli leggeri e non leggeri, autovetture di cui alcune anche multiadattate, un parco veicoli pesanti e non richiesti per l'addestramento, per gli esami di guida e per quelli di abilitazione professionale, nonche' la gestione di imbarcazioni a motore ed a vela per il conseguimento delle patenti nautiche; 3) promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale occorrente ai soci, effettuare corsi di formazione professionale per aspiranti insegnanti ed istruttori, nonche' per il personale dipendente delle autoscuole ai sensi della normativa vigente. Tenere corsi di formazione per l'accesso alla professione di autotrasportatori ed in genere per ottenere l'abilitazione tecnico professionale atta a consentire l'inserimento lavorativo qualificato, sia in strutture pubbliche che in private; 4) gestire ogni forma di attivita' e di supporto tecnico operativo e strumentale per i fini suindicati a favore dei soci; 5) prestare garanzie a favore dei soci per l'ottenimento sia diretto che indiretto di forniture e/o finanziamenti per opere di ristrutturazione, ammodernamento od acquisto di beni strumentali; 6) offrire consulenze contabili, assicurative e di leasing ecc. ; 7) proporsi come gestione diretta ed indiretta di servizi delegati dallo stato, o da altro ente pubblico o privato, attinenti al conseguimento di patenti di guida, educazione stradale, trasporti, sicurezza stradale, pratiche automobilistiche, e/o certificati ecc. ; 8) rappresentare i soci presso gli enti pubblici e privati nelle incombenze formali e procedurali per le quali non sia richiesta per legge la presenza del titolare dell'autoscuola e dell'agenzia pratiche auto; 9) provvedere con propri uffici ed organizzazioni al disbrigo delle pratiche amministrative legate al proprio settore di attivita' e/o dirette ad ottenere certificati, presso gli organismi pubblici competenti sia regionali che interregionali; 10) curare attraverso appropriati studi di fattibilita' il miglioramento economico tecnico e funzionale delle singole unita' dei soci; 11) occuparsi della revisione, manutenzione, riparazione, acquisto e/o vendita dei mezzi dei consorziati; 12) diffondere principi comuni atti a migliorare la formazione del titolare di patenti di guida, mediante la diffusione tra i giovani e giovanissimi dell'informazione corretta e tempestiva per l'approccio alla problematica sociale che riguarda l'uomo ed il mezzo di trasporto, ivi compresi corsi di educazione per la circolazione stradale agli alunni delle scuole dell'obbligo previa autorizzazione del ministero della pubblica istruzione e/o provveditorato agli studi; 13) attuare, promuovere e favorire ogni iniziativa pubblica e privata idonea al raggiungimento dello scopo sociale, sia direttamente tramite specifiche convenzioni che attraverso la partecipazione a societa' miste sia costituite o costituende; 14) organizzare la gestione, sia direttamente che per tramite di terzi, di fiere campionarie, esposizioni, mostre permanenti o temporanee in italia o all'estero atte a valorizzare i prodotti e/o i servizi nel settore della propria attivita'; 15) organizzare convegni e manifestazioni atte a contribuire allo sviluppo delle imprese consorziate; 16) svolgere servizi di elaborazione dati, incassi pagamenti, recupero crediti, ricerche di mercato; 17) fornire assistenza logistica, di segreteria e recapito di documenti; 18) prestare servizi di assistenza organizzativa e manageriale, relazioni pubbliche e rappresentanza nei confronti di enti, societa', studi professionali e istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali; 19) effettuare, direttamente o attraverso enti e societa' allo scopo appositamente costituite, studi e ricerche diretti in particolare a realizzare gli scopi sociali. La societa' ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potra': aprire e chiudere conti correnti, sia bancari che postali, operando sugli stessi anche allo scoperto; assumere partecipazioni in altre societa' aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attivita', mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva o passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fideiussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalita' connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attivita' sociale e mai nei confronti del pubblico. Sono pertanto espressamente escluse: la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi del d. L. Vo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91; l'esecuzione delle attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci.
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