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Il consorzio non persegue fini di lucro e gli e' fatto espresso divieto di distribuire eventuali utili che dovranno essere reinvestiti. Il consorzio si prefigge di: 1) tutelare la denominazione di origine della "'nduja di spilinga" anche nelle traduzioni in lingue straniere, dei termini geografici, uniti o disgiunti e comunque in qualsiasi forma, ai sensi delle vigenti leggi ed in particolare dell art. 13 del regolamento cee n. 2081/92; 2) vigilare sulla produzione e sul commercio della "'nduja di spilinga", in collaborazione con l ispettorato centrale repressione frodi del ministero delle politiche agricole e forestali; 3) promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione approvato dal consorzio e definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate all'assicurazione del mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; 4) vigilare sul rispetto del disciplinare da parte degli aderenti al consorzio e dei produttori che faranno richiesta di adesione; 5) attivare tutte le procedure necessarie all ottenimento ed il mantenimento del riconoscimento, i. G. P. E d. O. P. ; 6) attivare tutte le forme di comunicazione possibili per la piu' ampia diffusione del marchio "'nduja di spilinga" e per una corretta informazione del consumatore; 7) promuovere il consumo della "'nduja di spilinga" in italia e all estero, nonche' lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intese a valorizzare la "'nduja di spilinga" e ad accrescerne l immagine e la notorieta', ivi compresa la partecipazione e la costituzione di societa' o di organizzazioni consortili. 8) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che hanno accreditato la denominazione sui mercati nazionali ed esteri; 9) creare ed utilizzare un marchio collettivo che identifichi l'appartenenza al consorzio dei soci, ma che soprattutto caratterizzi il prodotto commercializzato dal consorzio; 10) commercializzare direttamente in italia ed all estero, il prodotto conferito dai consorziati ai prezzi definiti dallo stesso consorzio. Sulle modalita' di commercializzazione ed il rapporto tra il consorzio ed i suoi associati, sara' adottato nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione, un apposito regolamento; 11) conseguire ed espletare l'incarico di tutela e vigilanza, in qualita' di organo incaricato dal mipaaf con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalita' stabilite dall'ordinamento vigente, con le facolta' ed i poteri ivi previsti, potendo anche avvalersi a tal fine di agenti vigilatori incaricati da altri consorzi di tutela; 12) supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici.
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