Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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2. 1. Il consorzio non ha scopo di lucro, svolge attivita' esterna ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e seguenti del codice civile ed opera nell'interesse degli operatori della struttura polifunzionale, commerciale e ricettiva sita in torre annunziata (na), alla via plinio (il "maximall pompeii"), al fine di agevolare e sviluppare le attivita' commerciali di questi ultimi, di organizzare, coordinare e gestire i servizi necessari all'ottimale funzionamento del maximall pompeii e di preservarne il valore patrimoniale. Il consorzio, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo e agli interessi e requisiti dei propri soci consorziati, ha per oggetto: a) la tutela degli interessi comuni del proprietario e dei consorziati per la salvaguardia del valore commerciale, e per la promozione di tutte le iniziative opportune o necessarie a sostenere, favorire e sviluppare il maximall pompeii e di tutte le attivita' commerciali svolte dai consorziati nel maximall pompeii, b) la gestione dei rapporti con le autorita', gli enti pubblici, i fornitori di servizi, etc. ; c) la promozione e lo svolgimento di tutte le attivita' di marketing opportune e/o necessarie per il conseguimento degli obiettivi sopraindicati, e, a titolo esemplificativo, la realizzazione di comuni campagne pubblicitarie, promozionali, di animazione e di pubbliche relazioni, con l'utilizzazione dei segni distintivi del maximall pompeii; d) l'informazione e l'accoglienza della clientela, e quindi i servizi hostessing, nursery/baby sitting e la diffusione sonora esterna ed interna al maximall pompeii; e) la gestione degli eventi di entertainment all'interno delle parti comuni del maximall pompeii, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi musicali, teatrali e di attrazione, con l'utilizzazione dei segni distintivi del maximall pompeii; f) il coordinamento delle attivita' commerciali dei consorziati per quanto riguarda, tra l'altro, orari di apertura e chiusura, iniziative commerciali, vendite promozionali, campagna saldi, liquidazioni ed aperture straordinarie; g) la gestione, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'amministrazione delle parti comuni del maximall pompeii, come meglio individuate nella planimetria allegata al presente statuto sub lettera "b" (di seguito, le "parti comuni"), nel rispetto dei piu' elevati standard qualitativi ed architettonici previsti dal mercato delle strutture commerciali e turistico-ricettive; h) la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del maximall pompeii - di uso non esclusivo dei consorziati - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti speciali, meccanici, audiovisivi, di climatizzazione, antincendio, elettrici, idraulici e fognari; i) la gestione di tutti i servizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sorveglianza, sicurezza, antincendio, pulizia e manutenzione del verde; j) la gestione, conduzione e manutenzione delle reti informatiche e telematiche. 2. 2. Per il raggiungimento dell'oggetto consortile, il consorzio potra', in particolare: promuovere tutte le iniziative utili o necessarie allo sviluppo delle attivita' commerciali dei consorziati, svolgere ricerche di mercato, rilevare prezzi di mercato, svolgere attivita' di marketing in generale; disciplinare le modalita' di utilizzo, anche temporaneo, da parte di terzi, delle parti comuni; rendere intestatario il consorzio delle utenze ed in generale dei rapporti afferenti alle iniziative ed alle attivita' comprese nell'oggetto consortile potendo, a tal fine, sottoscrivere contratti ed assumere impegni nei confronti di terzi, facendosi carico di tutti i conseguenti costi da ripartire tra i consorziati in esecuzione a quanto previsto dal presente statuto; cedere beni e/o fornire servizi ai consorziati e /o a terzi, ove le suddette cessioni di beni e/o prestazioni di servizi risultino accessorie e/o comunque correlate alle attivita' previste nel presente statuto; compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui/finanziamenti/finanziamento del capitale circolante), rilasciare garanzie in favore di terzi purche' pertinenti al conseguimento delle attivita' previste nel presente statuto. Per lo svolgimento di attivita' riservate a particolari categorie professionali, il consorzio dovra' ricorrere a soggetti appartenenti alle stesse, abilitati ai sensi di legge. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il consorzio: potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili o anche solo opportune; potra', in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme vigenti in materia di attivita' riservate, compiere operazioni finanziarie, concedere fideiussioni, avalli e altre garanzie reali o personali anche a favore e per conto di terzi, assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purche' a scopo di stabile investimento, ovvero partecipare a consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' che necessitano di iscrizione ad albi professionali e che comunque per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal consorzio nonche' ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia. 2. 3. L'approvazione dei costi necessari per la realizzazione delle attivita' di cui ai precedenti articoli 2. 1 e 2. 2 (di seguito, gli "oneri consortili") e' demandata all'assemblea che, come meglio definito al successivo articolo 11, deliberera' all'inizio di ciascun esercizio un budget preventivo degli oneri consortili su proposta dell'amministratore (di seguito, il "budget preventivo oneri consortili"). L'amministratore, coerentemente con il budget preventivo oneri consortili, avra' piena delega ad attuare tutte le attivita' necessarie per il perseguimento di quanto disposto ai precedenti articoli 2. 1 e 2. 2. 2. 4. Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente statuto e la regolamentazione dei rapporti tra i consorziati, il consorzio potra' redigere, e in seguito potra' modificare, il regolamento e/o i regolamenti del maximall pompeii (di seguito, singolarmente, il "regolamento" o, congiuntamente, i "regolamenti"). Inoltre, l'amministratore e/o il soggetto da quest'ultimo delegato, potra' emanare, di volta in volta, circolari dirette a regolamentare fattispecie di carattere eccezionale e/o gestire le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nello statuto e/o nei regolamenti (di seguito, singolarmente, la "circolare" o, congiuntamente, le "circolari"). Resta inteso che in ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente statuto e quelle contenute nei regolamenti e/o nelle circolari, prevarranno quelle emanate successivamente in ordine cronologico. Oltre a quanto disposto nel presente statuto, nei regolamenti e/o nelle circolari saranno disciplinati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli orari di apertura e chiusura del maximall pompeii, gli orari di accesso e permanenza del personale dipendente dei consorziati all'interno dello stesso, gli orari e le modalita' relativi alle attivita' di carico e scarico merci da parte dei consorziati, gli orari e le modalita' relativi alle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle parti comuni che delle parti concesse ad uso esclusivo al singolo consorziato, le misure di sicurezza e insonorizzazione, gli standard minimi in termini di orari di accensione e spegnimento - nonche' di temperatura minima - degli impianti di condizionamento /riscaldamento sia delle parti comuni che delle parti concesse ad uso esclusivo al singolo consorziato, gli standard minimi del grado di illuminazione sia delle parti comuni che delle parti concesse ad uso esclusivo al singolo consorziato, l'attivita' di pulizia e gestione rifiuti sia delle parti comuni che delle parti concesse ad uso esclusivo al singolo consorziato, le campagne saldi e le attivita' promozionali. 2. 5. Il proprietario ha il diritto di veto su tutte le delibere dell'assemblea ritenute contrarie agli interessi generali del maximall pompeii, come sopra indicati all'art. 2. 1. Lett. A), da esercitarsi come meglio descritto al successivo art. 13 (di seguito, il "diritto di veto proprietario"). 2. 6. Il consorzio non puo' intervenire nei rapporti tra il proprietario ed i singoli operatori. 2. 7. All'interno dei contratti e/o degli accordi sottoscritti con gli operatori, il proprietario avra' la facolta' di delimitare alcune aree delle parti comuni, ove non potranno, in nessun caso, essere installati chioschi o altre simili installazioni/strutture temporanee e/o definitive. Dette aree saranno definite "aree di rispetto" (di seguito, le "aree comuni").
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