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Il consorzio ha per oggetto: - l'accrescimento e la valorizzazione delle risorse dei molluschi bivalvi da realizzarsi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attivita' di pesca delle navi; - la tutela dell'ambiente marino costiero interessato; - il corretto rapporto con i pescatori esercitanti altri mestieri al fine di dirimere problemi di conflittualita'; - la massima collaborazione con il ministero per le politiche agricole, l'unione europea, la regione autonoma friuli venezia giulia, le altre amministrazioni pubbliche e gli istituti di ricerca, per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi; - la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi; - la valorizzazione della qualita' dei prodotti; - l'assistenza e la tutela dei propri consorziati. Per il conseguimento dello scopo sociale il consorzio puo': - assumere in concessione e gestire direttamente (o tramite i consorziati) zone di acque demaniali per l'esercizio delle attivita' di pesca, di allevamento ittico o coltivazione, nonche' per le azioni di ripopolamento, nel rispetto dell'ambiente in generale e delle risorse alieutiche in particolare; - disciplinare ed organizzare le attivita' di pesca attraverso l'adozione di un apposito regolamento che ai sensi del presente statuto si intende obbligatorio per i propri associati. In particolare il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia puo': a) fissare le quantita' massime pescabili giornaliere da ciascuna impresa; b) fissare l'adozione di eventuali turni di pesca, le giornate e gli orari di pesca; c) fissare eventuali divieti stagionali e le zone di riposo biologico o ripopolamento, nonche' i punti di sbarco del prodotto pescato. Il consorzio puo' inoltre, proporre al ministero, alla regione autonoma friuli venezia giulia, al capo del compartimento marittimo e alle altre amministrazioni pubbliche, misure tecniche per cio' che riguarda: a) i quantitativi massimi pescabili; b) l'uso degli attrezzi consentiti; c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attivita'; d) le modificazioni ai punti di sbarco consentiti; e) la costituzione di aree di ripopolamento; f) i criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per quelle comunque disponibili, nonche' per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili, ivi comprese quelle assentite sulla base del principio di reciprocita' tra compartimenti. Il consorzio puo' altresi': - incaricare specifici addetti per la vigilanza delle proprie iniziative; - avanzare richiesta perche' venga loro attribuita la qualifica di agente giurato nell'ambito dei limiti territoriali di attivita' del consorzio stesso, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo; - effettuare studi e ricerche anche in collaborazione con cooperative di ricerca ed istituti scientifici riconosciuti; - studiare ogni intervento atto a difendere la tipicita' del prodotto anche attraverso l'istituzione di appositi marchi di garanzia e qualita'. Il consorzio ed i suoi consorziati, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare, ai sensi del decreto ministeriale e della normativa vigente, in via prioritaria, degli incentivi previsti dalle leggi nazionali, regionali, dai regolamenti comunitari e dal piano nazionale per la pesca vigenti, nei limiti e con le modalita' ivi previste.
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