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La promozione, il coordinamento, la disciplina e/o lo svolgimento delle attivita' delle imprese consorziate nel settore edile. In particolare l'attivita' del consorzio, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare: - l'acquisizione, in nome e per conto ovvero in favore delle imprese, di appalti di lavori edili di qualsiasi natura e dimensione, da enti pubblici o privati in qualsivoglia settore civile, industriale, agricolo, territoriale o di opere pubbliche; - la trattativa con le autorita' amministrative di ogni ordine e grado e con privati, e la predisposizione degli strumenti per le progettazioni, conferendo incarichi tecnici, professionali e legali in ordine alle iniziative di cui al comma precedente; - l'organizzazione e la gestione funzionale di acquisto, stoccaggio, trasporto, smaltimento, distribuzione di materie prime, sussidiarie, materiali da costruzione, componenti semilavorati e prodotti di ogni tipo connessi o collegati al settore edile; - l'organizzazione e la gestione funzionale di beni strumentali materiali ed immateriali di qualsiasi natura purche' utilizzabili per destinazione nel settore edile da cedere o concedere ai propri associati in qualsiasi forma contrattuale; - l'organizzazione e la gestione funzionale di strutture ed aree attrezzate utili a produrre servizi di natura commerciale, finanziari, amministrativi in favore dei propri associati; - la ricerca, lo studio, lo sviluppo e l'acquisto di tecnologia, know-how, brevetti, metodologie, sistemi in favore dei propri associati allo scopo di migliorare produttivita', redditivita', penetrazione di mercato dei medesimi; - promozione di qualsiasi attivita' anche solo utile ad aumentare le possibilita' di ricorso al credito da parte degli associati e l'acquisibilita' di agevolazioni e contributi di ogni tipo e genere; - l'assistenza, con il ricorso alle professionalita' piu' indicate, ai propri associati per il superamento di tutte le patologie possibili derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa nel settore edile, discendenti da qualsiasi tipo di comportamento ed atteggiamento avente rilevanza nel settore fiscale, previdenziale, amministrativo, della sicurezza del lavoro e legale. Il consorzio opera nell'interesse e per conto delle imprese consorziate al fine di valorizzare le opportunita' professionali e commerciali delle medesime. Per il perseguimento del proprio oggetto e nell'ambito di questo, il consorzio, per il tramite, dei propri organi: - assumera' ogni determinazione circa le iniziative da coltivare ed i contratti da acquisire ed eseguire, le condizioni ed i prezzi da offrire, il compimento delle attivita' di esecuzione e lo svolgimento di queste, anche mediante affidamento ad imprese consorziate, nonche' circa la ripartizione fra le consorziate stesse dei relativi compiti ed oneri, obblighi e diritti; rappresentera' in via unitaria le imprese consorziate nei confronti degli enti, amministrazioni, societa', organismi e soggetti interessati alle iniziative, formulando e presentando ogni offerta e stipulando ogni atto determinandone il contenuto, le obbligazioni, le condizioni economiche, nonche' le relative responsabilita' e garanzie ed altresi', ove necessario od opportuno, agendo nei confronti di terzi e/o avanti ad ogni autorita' amministrativa e giudiziaria in ogni procedura e/o controversia, anche in arbitrato o in sede di transazione, senza che mai ad esso possano essere eccepiti limite o difetto di rappresentanza. Il consorzio compie ogni altro atto - e conclude tutte le operazioni commerciali , finanziarie, mobiliari e immobiliari - necessario od utile alla realizzazione dell'oggetto consortile; svolge altresi' tutte quelle attivita' strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate. Le attivita' per le quali il consorzio assume obbligazioni verso i terzi saranno svolte dal consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o piu' consorziati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto al consorzio. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilita' verso i terzi e' regolata nel modo indicato dall'articolo 2615 del codice civile. Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilita' verso i terzi potra' essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito idonea garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa equipollente.
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