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Il consorzio e' senza finalita' di lucro ed ha lo scopo preciso di aumentare il valore della proprieta' privata dei consorziati, di assicurare nel tempo l erogazione dei servizi necessari per il godimento delle proprieta' private e di provvedere alla tutela del decoro, dell immagine e del paesaggio dell intera zona; piu' in particolare, il consorzio, nel rispetto delle singole proprieta' individuali, provvede: - a predisporre la regolamentazione, sia di carattere generale che particolare, necessaria al perseguimento delle sopra indicate finalita', e a porre in essere tutte le attivita' necessarie per garantirne l osservanza da parte dei consorziati e dei loro aventi causa a qualsiasi titolo; a tal fine il consorzio potra' agire, sia in via giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di tutti coloro che violino le disposizioni vigenti nel comprensorio consortile; - allo studio ed all esecuzione di opere, impianti e servizi d interesse generale e in particolare nell ambito del comprensorio consortile, con esclusione delle porzioni cedute al comune che vi sovrintendera' in proprio secondo le norme convenzionali e, soprattutto, secondo il decoro e le esigenze del paesaggio; - alla regolare manutenzione, all esercizio ed alla gestione di opere, impianti e servizi d interesse generale e particolare, gia' esistenti o da realizzare nell ambito del comprensorio e nei suoi eventuali ampliamenti; - alla partecipazione a tutte le iniziative suscettibili di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio consortile; - alla tutela dei diritti ed interessi del consorzio medesimo, sempre nell ambito delle finalita' dallo stesso perseguite sia in sede negoziale che amministrativa e giudiziale; - alla sicurezza ed alla vigilanza delle unita' immobiliari e dei loro utenti; fanno obbligatoriamente parte del consorzio: - tutti i proprietari degli immobili, attualmente esistenti e di futura realizzazione, rientranti nel comprensorio consortile di cui alla precedente art. 1; il trasferimento, a qualsiasi titolo, dei sopra detti immobili, comporta per l alienante la perdita della qualifica dei consorziato ed i diritti e doveri relativi; per l acquirente l obbligo di partecipazione al consorzio ed il sub ingresso nella posizione del dante causa nei confronti del consorzio stesso. Gli atti di trasferimento aventi ad oggetto gli immobili in questione dovranno contenere la previsione della partecipazione obbligatoria al consorzio, con l accettazione del relativo statuto e dei suo allegati e l assunzione dei relativi diritti ed obblighi e la elezione di domicilio ai fini dei rapporti con il consorzio da trascriversi presso la competente conservatoria dei rr. Ii. Copia autentica dell atto di trasferimento dovra' essere trasmessa al consorzio entro trenta giorni dalla data dell atto di vendita a cura della parte acquirente. Dalla data del trasferimento le spese consortili saranno a carico del nuovo proprietario, il quale sara' tenuto in solido con il suo dante causa a pagare i contributi da questi ancora eventualmente dovuti e non pagati. Per tutta la durata del consorzio non e' ammesso il recesso dei consorziati, se non subordinatamente alla perdita della qualita' di proprietario d immobili facenti parte del territorio del consorzio. L eventuale estensione territoriale del consorzio ad altre zone limitrofe, salvo quanto gia' previsto nell articolo 1 ultimo comma, potra' essere deliberata, su proposta del consiglio d amministrazione, dall assemblea dei consorziati che ne fissera', se lo riterra' opportuno, le condizioni.
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