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Il consorzio, non avente fini di lucro - ha per scopo la disciplina e lo svolgimento delle attivita' di amministrazione, organizzazione, gestione e manutenzione straordinaria relativamente alle aree, parti, opere, impianti, attrezzature comuni o di uso o d interesse comune relativi alle porzioni immobiliari di cui all art. 1. 2 dello statuto e del successivo art. 4, con espressa esclusione dei singoli locali ad uso esclusivo dei rispettivi proprietari e loro aventi causa che compongono le predette porzioni immobiliari, la cui gestione rimane di loro esclusiva competenza. Piu' in generale, al consorzio sono attribuite, per accordo tra i proprietari del parco commerciale, le funzioni, i poteri ed i compiti spettanti al condominio, pattuendo le parti che, eventualmente anche in deroga alla disciplina condominiale, le relative decisioni devono essere inderogabilmente assunte nel rispetto dello statuto e del regolamento. Cio' nella consapevolezza che il parco commerciale presenta specifiche peculiarita' in quanto possiede, solo in parte, le caratteristiche di un condominio inteso come insieme di immobili di proprieta' esclusiva e di proprieta' comune perche' - essendo destinato ad ospitare una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria, in cui operano sia i proprietari che gli operatori come di seguito definiti - presenta anche caratteristiche diverse e del tutto particolari. Pertanto e' indispensabile individuare e pattuire una disciplina speciale, anche aggiuntiva e/o derogatoria rispetto a quella condominiale, che costituisca l unica disciplina applicabile alla regolamentazione dei rapporti tra i proprietari, nonche' tra consorzio proprietari e operatori, ed eventualmente consorzio operatori, tenendo conto delle descritte specificita' ed inoltre consentendo anche il proficuo coordinamento delle singole attivita' imprenditoriali che sono o saranno attivate all interno del parco commerciale, nell intento di ridurre al minimo le spese ed incrementare al massimo i fatturati. Piu' in particolare, le attivita' come sopra indicate riguarderanno i beni, aree, attrezzature ed impianti comuni indicati all'art. 4 dello statuto e per i quali i consorziati, secondo le norme dello statuto e del regolamento, concorreranno al pagamento delle conseguenti spese consortili. Lo statuto ed il relativo regolamento in nessun modo potranno limitare o derogare i diritti di proprieta' esclusiva di ciascuno dei proprietari delle porzioni immobiliari di cui all art. 1. 2 dello statuto, se non negli eventuali limiti espressamente previsti dallo statuto e dal regolamento. Per quanto sopra, il consorzio, direttamente mediante i propri organi per quanto di competenza o, se nominato, tramite il gestore - come definito dal regolamento potra': a) regolare l'utilizzo dei beni di cui all art. 3. 1 dello statuto e provvedere alla loro amministrazione, manutenzione e gestione straordinaria, stipulando all'uopo contratti, accordi e convenzioni con terzi, acquistando materiali e macchinari e, qualora ritenuto necessario, assumendo il personale occorrente allo svolgimento di tali attivita' ovvero conferendo le relative attivita' in appalto a terzi; b) stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni ai fabbricati e agli spazi comuni o ai consorziati e a terzi; c) prestare, in caso di necessita' e in via eccezionale, tutti i servizi di utilita' comune per i consorziati o conduttori/affittuari degli stessi, e loro aventi causa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vigilanza, pulizie, manutenzioni, ecc. , nonche' tutto quanto altro necessario, funzionale o utile alla fornitura dei relativi servizi, ovvero assumere anche la ordinaria amministrazione delle parti comuni e attivita' di promozione e marketing nel caso in cui non vi provveda il consorzio operatori commerciali o in attesa della sua costituzione; d) agevolare la soluzione bonaria di eventuali controversie tra i consorziati, promuovendo incontri e fornendo assistenza in tali sedi; e) determinare e sostenere le spese necessarie al compimento delle attivita' di competenza del consorzio, procedere alla loro contabilizzazione, rendiconto e riscossione fra i consorziati sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi approvati dall assemblea consortile; f) compiere qualsiasi atto necessario ed utile per il raggiungimento dello scopo consortile, nei limiti consentiti dalla legge e dalla volonta' dell'assemblea del consorzio.
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