Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Il consorzio si propone, senza finalita' speculative, gli scopi seguenti: a)di effettuare i contrlolli e la revisione dei veicoli a motore cosi come stabilito dall'art. 80 comma 8 e precedenti e seguenti, del decreto legislativo n. 285 del 30/4/1992, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 369 del 10/9/1993 e dai regolamenti di attuazione successivamente emanati ed emanandi; b)assistere e rappresentare le imprese che lo costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con enti pubblici, istituti di credito, ecc. ; c)vigilare affinche' i patti intervenuti tra le impreses consorziate, relativi alla esecuzione dei lavori, siano scrupolosamente rispettati; d) provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico alla acquisizione delle materi prime occorrenti per rendere possibile l'esecuzione dei controlli e delle riparazioni medesime, nonche' all'assistenza tecnica, sempre che tali serviz vengano richiesti alle imprese consorziate. Il consorzio potra' compiere, come attivita' complementare, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e d immobiliari ritenute utili dall'organpo amministrativo per il raggiungimento dell'oggetto consortile di cui sopra. Potra' stipulare con qualsiasi persoina fisica o giuridica, societa', ente nazionale ed estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui di qualunque durata e comunque garantiti ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione. Potra' concludere contratti di rappresentanza, agenzia, concessione e ogni altra forma commerciale con le case produttrici o con agenti generali o di zona. Potra', altresi', assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', istituti ed associazioni anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto, sia direttamente che indirettamente a scopo di stabile investimento e non di collocamento; sostenere, non come attivita' sociale prevalente, le attivita' delle impreses consorziate anche per mezzo di operazioni finanziarie. Potra' inoltre concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse delle imprese consorziate. Sono tassativamente escluse: - la sollecitazione del pubblico risparmio; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge 5/7/1991 n. 197; - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci. E' vietato al consorzio il compimento di operazioni speculative e di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi delle imprese consorziate.
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